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Tuteliamo i nostri amici a quattro zampe

Il tatuaggio dei cani e la prevenzione del randagismo

Principi generali e competenze territoriali

Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di loro, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. E’ demandato alle Regioni il compito di disciplinare l’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie località, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore. I comuni devono provvedere al risanamento dei anili comunali esistenti e alla costruzione di rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione. Tali strutture possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Il trattamento dei cani e dei gatti

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari possono ricorrere, a proprie spese, agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e dei privati. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili comunali non possono essere soppressi né destinati alla sperimentazione. La soppressione, in modo esclusivamente eutanasico a opera di medici veterinari è consentita solamente se gli animali sono gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Ciò vale anche per i gatti in libertà, i quali possono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente e riammessi nel loro gruppo. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati , vengono restituiti al proprietario o al detentore, mentre quelli privi di tatuaggio vengono tatuati e, se non reclamati entro il termine di 60 gg., possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento, dopo essere stati sottoposti alla profilassi contro la rabbia e le atre malattie contagiose. Il tatuaggio, composto di numeri e di sigle apposite, viene fatto sulla parte interna dell’orecchio o della coscia; deve essere leggibile e indelebile. Per questo motivo, il colore degli inchiostri che sono assolutamente innocui per l’animale, deve essere scelto con cura, tenendo conto della pigmentazione della pelle e del pelo dell’animale.

Sanzioni e imposte

Sono previste sanzioni pecuniarie per chiunque abbandoni il proprio cane o gatto, oppure ometta di iscrivere il proprio cane all’anagrafe o di sottoporlo al tatuaggio. E’ punito inoltre chi fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione.

I danni cagionati da animali

Il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che esso fosse sotto la custodia sia che esso fosse smarrito o fuggito. E’ inoltre responsabile chiunque lascia liberi o non custodisca con la debita cautela animali pericolosi da lui posseduti o ne affidi la custodia a una persona inesperta. Il codice penale prevede infatti per quest’ultima ipotesi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Alla stessa sanzione soggiace chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li attacca o li conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica. E’ altresì responsabile chi aizza o spaventa animali in modo da mettere a repentaglio l’incolumità di persone. Lo scopo della contravvenzione sopra indicata è quello di reprimere qualsiasi comportamento volto a mettere in pericolo la pubblica incolumità. Nel caso di animali domestici di regola considerati innocui, la loro pericolosità deve essere accertata in concreto e ci si deve riferire all’aggressività dell’animale desunta da particolari occasioni e condizioni dovute a malattie, abitudini caratteristiche o particolari cause.

E’ obbligatorio vaccinare il proprio animale contro la rabbia?

Che cos’è la rabbia?

La rabbia è una malattia infettiva che, tra gli animali domestici, colpisce soprattutto il cane. Il cane affetto da rabbia può mordere altri animali e anche l’uomo infettandolo. Dopo un periodo di incubazione la rabbia si manifesta con febbre , senso di stanchezza, fino a culminare con eccessi di furore, ai quali può seguire anche la morte.

Come si opera la vaccinazione?

In tutti i casi di vaccinazione obbligatoria l’ordinanza del Ministero della Sanità deve fissare una data di inizio e una finale tra le quali svolgere le operazioni di vaccinazione. Le Azienda Sanitarie Locali devono indicare ai cittadini dove recarsi per il trattamenti antirabbico del proprio animale . Le vaccinazioni vengono svolte dai veterinari delle Unità Sanitarie o da veterinari liberi professionisti a ciò autorizzati.

Al di fuori dei casi di vaccinazione obbligatoria dettata da ragioni di prevenzione tanto degli animali quanto dell’uomo, la vaccinazione contro la rabbia è facoltativa . Essa è particolarmente consigliabile in alcuni casi. Quanto partite per le vacanze, accompagnati dal vostro cane o gatto, sappiate che questi animali vengono quasi sempre ammessi nei campeggi o centri vacanza solo se vaccinari e dietro presentazione di un certificato valido di vaccinazione. Pertanto si raccomanda una vaccinazione sistematica.

Gli animali possono essere utilizzati a scopi scientifici?

Al giorno d’oggi si fa sempre più strada la convinzione di non dover più usare gli animali per scopi scientifici. Al fine di conciliare gli interessi della ricerca con la protezione degli animali, la legge ha cercato di ridurre al minimo e solo a fini strettamente scientifici l’utilizzazione di animali.

Protezione dell’animale ed esperimenti.

La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale. Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti solo in caso di inderogabile necessità, quando cioè non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi. A partire dal D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 116 si è stabilito che l’utilizzazione degli animali negli esperimenti è consentito solo per determinati scopi tra cui:

  • Lo sviluppo , la produzione e le prove di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici e degli alimenti;
  • Per la diagnosi o la cura di malattie o dei loro effetti sull’uomo, sugli animali o sulle piante;
  • Per la protezione dell’ambiente naturale nell’interesse della salute e del benessere dell’uomo e degli animali

Gli esperimenti su determinati animali, tra cui i topi, cani, e gatti possono aver luogo solo su animali di allevamento; per quanto riguarda in particolare le scimmie, i cani e i gatti è necessaria anche l’autorizzazione del ministero della Salute e possono essere fatti solo se necessari per verifiche medico-biologiche essenziali .

Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate.. Le violazioni della legge oltre alle punizioni penali previste se sono commessi reati, importa sanzioni pecuniarie non indifferenti.

Comprare un animale : quali garanzie?

Quando compriamo un animale la garanzia per vizi è regolata da leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali.

Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi dell’acquisto al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultata. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna ma il compratore può sempre far valere la garanzia purchè il vizio sia stato denunciato entro 8 gg. dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.

Nella vendita di animali, leggi speciali e usi locali possono determinare non solo i vizi e i difetti coperti dalla garanzia, ma anche i limiti di questa e i termini nonché le condizioni per l’esercizio dell’azione. In particolare gli usi locali possono ampliare o restringere il contenuto della garanzia e i rimedi offerti dalla legge, consentendone o escludendone altri, e possono derogare a specifiche norme con il solo limite del rispetto dei principi generali di ordine pubblico e del buon costume. Naturalmente il rinvio agli usi locali trova il limite nel rispetto delle norme imperative previste dalle leggi dello Stato e inderogabili. Ad esempio sarà illegittimo l’uso locale che faccia decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dal momento della consegna dell’animale anziché dalla scoperta del vizio.

Regolamento di polizia veterinaria e nullità della vendita

Il regolamento di polizia veterinaria è una legge speciale che, in caso di vendita dell’animale, deve essere applicato con preferenza sugli usi locali. Quindi, per tale regolamento, l’animale che sia affetto da una delle malattie specificatamente elencate in esso, non può essere venduto né definitivamente né temporaneamente, a seconda dei casi. Pertanto l’acquirente di un animale affetto da malattia contagiosa o infettiva può recedere dal contratto per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell’oggetto o, nei casi meno gravi, per mancanza di qualità dell’animale. La nullità della vendita dell’animale non comporta il risarcimento di eventuali danni subiti dall’acquirente a meno che il venditore non fosse stato a conoscenza del difetto ma avesse trascurato di darne notizia all’acquirente.

Siete dei bravi padroni?

Talvolta accade che un animale domestico venga maltrattato senza motivo o venga sfruttato dal suo padrone.

Maltrattamento di animali

Quando possiamo parlare di maltrattamenti nei confronti di un animale? Il Codice penale stabilisce che è punibile chi si incrudelisce verso gli animali infliggendo loro sofferenze per sfogare la propria malvagità o per lucro. La legge punisce inoltre chiunque sottoponga, senza necessità, un animale a fatiche tali da procurargli gravi sofferenze; chi li impiega in lavori per i quali non sono adatti per malattia o per età; coloro che li impieghino per giochi o spettacoli insostenibili; oppure li tengano in condizioni di incompatibilità con la loro natura.

Un atto di crudeltà gratuita può essere considerato, ad esempio, il colpire con sassi un cane innocuo; mentre si può parlare di maltrattamento a scopo di lucro nel caso di allevamenti in batteria, con animali rinchiusi in gabbie o in spazi angusti nei quali non possono muoversi. Ugualmente crudele è trasportare gli animali nei bagagliai chiusi delle autovetture, oppure lasciarli chiusi a lungo nell’abitacolo di una automobile senza essersi in precedenza assicurati che ci sia sufficiente aereazione. Lo stesso discorso vale in caso di utilizzo di animali per i combattimenti o competizioni non autorizzate. La legge ha introdotto un apposito nuovo capo all’interno del codice penale per punire adeguatamente i maltrattamenti e ha anche penalizzato l’abbandono di animali.

Cani che abbaiano e disturbo della quiete. Quale tutela?

Perdere il sonno può diventare davvero fastidioso . Alle volte abbiamo la sfortuna di avere vicini fastidiosi e particolarmente rumorosi. E se da un punto civilistico ci viene in soccorso la disciplina relativa la divieto di immissioni moleste, in ambito penalistico ci è di conforto l’art. 659 cp il quale disciplina le ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo, altrimenti noto come disturbo della quiete.

La nozione

Il disturbo della quiete è disciplinato dall’art. 659 cp il quale prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, suscitando o non impedendo strepiti di animali disturbi le occupazioni o il riposo delle persone è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda. Il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo è reato di pericolo, il che significa che non è necessaria la prova che il disturbo investa un certo numero di persone essendo sufficiente una condotta tale da poter determinare quell’effetto. Ciò significa che ai fini della consumazione del reato è sufficiente che il rumore provocato dagli schiamazzi o dall’abbaiare insistente del cane superino la normale tollerabilità. La valutazione del criterio della normale tollerabilità va effettuata con riferimento alla media sensibilità delle persone che vivono nell’ambiente ove i rumori fastidiosi vengono immessi mentre è irrilevante l’assuefazione di alcune persone che abbiano giudicato non molesti tali rumori.

Quali ipotesi

Il disturbo della quiete pubblica si realizza con condotta omissiva ( ovvero non impedendo un fatto che si ha il dovere di impedire) o commissiva che non reprime ovvero che determina un comportamento idoneo a provare una sensazione di disagio e di intolleranza che determina un turbamento della pubblica quiete. Se in questa accezione può diventare fastidioso anche il suono di uno strumento musicale, ancora di più lo può diventare il continuo abbaiare di un cane. La Suprema Corte ha stabilito che chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad essere risarcito, affermando inoltre che il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola considerato che oltretutto l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore.

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2 commenti su “Tuteliamo i nostri amici a quattro zampe”

  1. Salve ho un vicino che lascia il cane fuori la notte e non fa altro che piangere tutta la notte i suoi versi non ci fanno chiudere occhio essendo a nemmeno 4 metri dalle mie camere è in una casa singola accanto alla mia nonostante abbiamo parlato diverse volte col padrone niente da fare cosa devo fare ?devo fare denuncia ai carabinieri?grazie

    Rispondi
    • Certamente si. Si può infatti ravvisare i reato di disturbo della quiete pubblica ma a queste condizioni:è necessario che il rumore sia tale da superare il limite della normale tollerabilità e che esso sia in grado di arrecare disturbo ad una platea indeterminata di persone e non già ad un gruppo limitato di individui.
      Se questa non fosse la sua ipotesi ( mi riferisco alla circostanza del numero di.persone a cui si reca disturbo) potrebbe comunque andare dai carabinieri sostenendo il maltrattamento. Il semplice lasciare il cane fuori, a mio avviso, non integra l’ipotesi di maltrattamento ma comunque la sua segnalazione pottebbe suscitare l’intervento dei carabinieri e far ravvedere il vicino

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