La responsabilità della banca per gli assegni non trasferibili
Parliamo ancora di banche visto che tutti ne abbiamo a che fare quotidianamente ma spesso non sappiamo quali siano i nostri diritti e soprattutto quali siano le responsabilità della banca.
Infatti molti correntisti non si pongono nemmeno il problema se la banca possa aver agito bene o meno nel compiere la propria attività ritenendo la questione bancaria una materia di difficile comprensione.
Ed in realtà le banche ce la mettono tutta per non semplificarci la vita ma non per questo non possiamo fare chiarezza su alcuni aspetti che ci possono essere utili nel nostro rapporto quotidiano con le banche.
Oggi parleremo di assegni ponendoci questa domanda.
Qualora la banca paghi un assegno non trasferibile ad una persona diversa dal prenditore fino a che punto può dirsi responsabile?
Il “pagamento incolpevole” può avere un effetto liberatorio?
Tra in casi che ho avuto modo di analizzare ricordo quello di una società che aveva fatto causa alle Poste Italiane spa per conseguire il risarcimento del danno derivante dalla negoziazione e dall’incasso di un assegno di traenza munito di clausola di intrasferibilità operati da un terzo, previa falsificazione del nominativo del beneficiario risultante dal titolo. In particolare, la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. veniva esclusa in virtù del fatto che non era ravvisabile, nel comportamento tenuto della dipendente correntista, alcuna mancanza di diligenza, neppure relativamente alla falsificazione del titolo, alla quale, per risalirci, sono occorsi strumenti di cui la banca non è tenuta a disporre.
Il caso approdava pertanto in Cassazione e precisamente alla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione .
Sottolineo ai fini di una migliore comprensione che l’assegno di traenza è riconducibile al genus dell’assegno bancario non trasferibile e quindi sarà applicabile legislativamente la stessa disciplina in materia , appunto, di assegno bancario non trasferibile.
La Cassazione affermava conseguentemente che «il pagamento in favore di chi non sia legittimato è privo di effetto liberatorio per chi lo esegue, soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore dell’assegno».
Pertanto la banca sarà responsabile quando l’alterazione sull’assegno è riscontrabile visivamente.
Il modello di comportamento del buon banchiere consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento previdente nell’esercizio di tale professione, considerato che gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso
In proposito, va osservato che “le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato” per cui l’inadempimento del professionista deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell’attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza, il quale trova qualificazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, nel perimetro di diligenza professionale, fissato dall’art. 1176, comma 2, c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell’attività esercitata.
Tenendo a mente queste brevi nozioni si potrà facilmente comprendere, pertanto, quale sia il limite di responsabilità della banca in caso di pagamento di assegni non trasferibili.
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