Contratto di trasporto delle merci
Tipologia di contratti nel trasporto e nella spedizione delle merci
Il contratto di trasporto come quello di spedizione sono tipologie di accordi molto frequenti che si avvalgono di una precisa codificazione normativa. Possiamo individuare:Il contratto di trasporto che prevede un accordo per lo spostamento di persone o merci da un posto ad un altro, da un vettore ad un corrispettivo, mentre il contratto di spedizione in cui uno spedizioniere si prende l’obbligo (per conto di un mandante, ma a nome proprio) si propone di portare a termine più di un contratto di trasporto per conto altrui.Il contratto di appalto di servizi di trasporto è un contratto che prevede non solo lo spostamento dei beni da un posto ad un altro, ma implica servizi aggiuntivi come la programmazione dello spostamento e la consegna mentreil contratto di servizi di logistica non risponde ad una previsione legislativa precisa, pertanto le parti che lo sottoscrivono avranno molta libertà nell’applicazione delle clausole concernenti l’oggetto in questione.Il contratto di agenzia si ha quando, in cambio di un compenso e in maniera continuativa, una parte prende in carico la promozione la conclusione di contratti in una particolare area, mentre il contratto di mediazione si limita a mettere in contatto le diverse parti coinvolte (sempre in relazione al trasporto su strada) contribuendo, grazie alla figura dell’agente, al posizionamento dei beni e alla gestione del rapporto con i clienti.Il contratto di noleggio prevede la messa a disposizione di un mezzo di trasporto per uno i diversi viaggi e può riguardare solo il mezzo di trasporto (locatio rei) definito dal CDS ‘noleggio con conducente’ o anche del personale addetto ovvero ‘noleggio con conducente.
Contratto di trasporto delle merci
In base al Codice Civile il contratto di trasporto è:
Oneroso nel senso che il corrispettivo per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto è suo elemento essenziale e come tale è espressamente enunciato dalla definizione legislativa.
Consensuale che viene perfezionato mediante il consenso delle parti
Non formale che non ha bisogno di una forma specifica
Bilaterale (o a prestazioni corrispettive come indicato nel Codice Civile) quando ci sono obblighi e diritti da tutte e due le parti.
Affinché un contratto di trasporto possa essere considerato valido deve po essere determinato; infatti quando il carico viene dato al vettore bisogna che il trasporto venga appunto ‘determinato’ sia nella quantità che nella qualità. È obbligo del vettore garantire l’integrità e la tutela dei carichi affidati fino alla consegna.
Esiste anche un diritto di contrordine (art 2227 CC) secondo il quale chi dà l’incarico del trasporto ha il diritto di sospenderlo e poter richiedere indietro i beni affidati (con obbligo di rimborso nei confronti del vettore). Dopo la consegna delle merci al destinatario questo diritto decade.
Il termine di prescrizione è generalmente di un anno, ma se il trasporto inizia o finisce fuori dall’Europa è di 18 mesi. Il termine della prescrizione inizia a partire dal giorno della consegna o presunta tale dei beni nel posto di destinazione.
Contratto di trasporto di cose per conto di terzi
In questo tipo di contratto, è detto vettore il soggetto che ha l’obbligo, in cambio di un somma di denaro, di trasportare merci o persone da un posto all’altro.
Il trasporto può essere: nazionale (se entro i confini italiani), internazionale (fuori dei confini), per terra (che si differenzia a seconda del mezzo usato e può essere ferroviario, stradale, o a fune), pubblico o privato, di persone o di cose (In conto proprio o di terzi).
Secondo la Legge 298/1974 viene definito trasporto di cose per conto terzi “l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo”, questo concetto è stato anche sottolineato dal Decreto Legislativo 286/2005 che afferma “la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consiste nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo”.
Soggetti del contratto e soggetti interessati alle operazioni di trasporto e relativi obblighi
Nel contratto di trasporto merci possiamo individuare diversi soggetti: la persona che richiede il trasporto (mittente), la persona che riceve la prestazione (destinatario), l’incaricato di eseguire il trasporto (vettore) e il caricatore, ovvero la persona o la ditta che si occupa di sistemare la merce sul mezzo del vettore.
Il mittente è la persona che ha stipulato a nome proprio col vettore il contratto di trasporto, ed è creditore di tale trasporto. Sarà compito del mittente fornire al vettore oltre la merce, la documentazione necessaria e le indicazioni utili al trasporto.
Il vettore è pertanto obbligato contrattualmente ad eseguire il trasporto della merce da un luogo all’altro con i propri mezzi o con i mezzi di altri (e in tal caso è detto spedizioniere-vettore). È altresì obbligato a custodire ed assicurarsi l’integrità del carico fino alla consegna.
Qualora il trasporto venga eseguito in modo abusivo, perché l’impresa non è iscritta all’Albo, o cancellata, radiata o sospesa, il contratto è considerato nullo.
Il destinatario è il soggetto che riceve le merci. Di solito è una persona differente dal mittente ma è volte mittente e destinatario coincidono (è questo il caso i una spedizione tra due filiali di una stessa ditta).
Il caricatore è la persona o l’impresa che si occupa di sistemare la merce sul veicolo del vettore.
Il proprietario della merce è la persona giuridica pubblica o l’impresa che possiede la merce al momento in cui questa viene consegnata al vettore.
Obbligazioni a carico del mittente
Il mittente è soggetto alle seguenti obbligazioni.
Primariamente deve consegnare la merce al vettore. È questa l’obbligazione tipica del mittente e rappresenta anche un atto di cooperazione con il vettore. Sebbene il suo obbligo di consegna delle merci sia l’atto più importante in questa cooperazione, esso però non appare nel art.1683 del Codice Civile.
In secondo luogo deve consegnare al vettore i documenti (licenze e documenti doganali…) necessari al trasporto. Se il vettore lo richiede, il mittente deve anche rilasciare una lettera di vettura contenente nominativo del destinatario, indirizzo di consegna, natura, peso, quantità e numero delle merci trasportate, oltre alle condizioni stipulate per il trasporto.
Mentre su richiesta del mittente il vettore dovrà consegnare il duplicato della lettera di vettura, da lui sottoscritto e la ricevuta di carico con uguali riferimenti.
Il pagamento del corrispettivo per il trasporto può essere porto affrancato se fatto alla fine del contratto, oppure porto assegnato se fatto alla riconsegna della merce al destinatario.
Il pagamento del trasporto è di solito obbligo del mittente (porto affrancato) ma talvolta spetta al destinatario a seconda degli accordi contrattuali (porto assegnato).
Obbligazioni a carico del destinatario
Il destinatario non ha particolari obblighi, se non pagare il prezzo del trasporto quando stipulato dal contratto (porto assegnato). Deve poi collaborare col vettore per facilitare le prestazioni di trasporto. A lui spettano i diritti che derivano dagli accordi contrattuali di trasporto con il vettore, quando, arrivate le merci o scaduti i termini entro cui era previsto che arrivassero, questi ne richieda la riconsegna al vettore.
Può esercitare i può esercitare i propri diritti solo tramite il pagamento al vettore dei crediti derivanti dal trasporto e degli assegni di cui sono gravate le cose trasportate. Quando l’ammontare dovuto è controverso il destinatario ha l’obbligo di depositare la differenza soggetta a contestazione in un istituto di credito.Prima della riconsegna, a spese proprie, il destinatario può fare accertare l’identità e lo stato della merce trasportata. Se c’è stata perdita o avaria il vettore ha l’obbligo di rimborsargli le spese. Perdita e avaria devono essere rilevate tramite un’ispezione giudiziale oppure un accertamento tecnico e il reclamo inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Obbligazioni a carico del caricatore
Il caricatore, la persona o l’impresa che si occupa di sistemare la merce sul veicolo del vettore, ha come obbligo principale quello di verificare e prendersi cura della sistemazione del carico. Se non adempie a quest’obbligo incorre in responsabilità di natura pubblicistica e privatistica.
Pubblicistica quando il conducente del vicolo ha commesso delle violazioni durante il trasporto come il superamento dei limiti di velocità, mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, cattiva sistemazione del carico sul mezzo, eccedenza di massa sui veicoli a motore, eccedenza dei limiti di sagoma e massa.
Privatistica quando in conseguenza delle violazioni di cui sopra il conducente abbia causato danni a cose e persone.
Obbligazioni a carico del proprietario della merce
Il proprietario della merce ha responsabilità di natura pubblicistica quando il contratto di trasporto è stato redatto in forma scritta e quando contiene istruzioni per il trasporto che non sono compatibili con il rispetto delle norme concernenti i tempi di guida e di riposo, la cattiva sistemazione del carico sul mezzo, l’eccedenza di massa sui veicoli a motore, l’eccedenza dei limiti di sagoma e massa.
In questo caso proprietario della merce e conducente rispondono in concorso di queste violazioni.
Quando invece il contratto non è in forma scritta il proprietario delle merci non è responsabile in nessun modo se il conducete viola le normative relative al trasporto delle merci.
Oggetto del contratto
Sono oggetto del contratto le prestazioni che mittente e vettore stipulano nel contratto di trasporto merci: il mittente deve pagare il corrispettivo del trasporto, il vettore deve occuparsi del trasporto della merce da un posto ad un altro. Fondamentale è ilrequisito di liceità del trasporto.
Corrispettivo del Contratto
Mittente e vettore hanno la piena libertà di determinare il corrispettivo del trasporto, non essendo più vincolati da quantificazione (grazie al DLG 21/11/2005 n°286 è stato infatti abolito il sistema delle tariffe a forcella); e modalità di pagamento(soprattutto se in presenza di un contratto scritto). Bisogna però sottolineare che sono state ripristinate delle forme di controllo prezzi attraverso un adeguamento automatico del corrispettivo del trasporto in base al costo del carburante, e con ilpagamento a 30 giorni delle fatture per i servizi di trasporto stessi.
Trasporto con pluralità di vettori
Sempre più di frequente il trasporto della merce viene affidato a vettori diversi: avremo così il sub trasporto, il trasporto con rispedizione e il trasporto cumulativo.
Il trasporto con subtrasporto vede vettori diversi cooperare mediante una somma di più contratti di trasporto che operano su piani diversificati con un cumulo di contratti individuali.
Il trasporto con rispedizione prevede che il vettore assuma verso il mittente l’obbligo di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore stipulando in questo modo due contratti differenti, uno di trasporto e uno di spedizione.
Il trasporto cumulativo prevede infine che con un contratto unitario più vettori successivi si assumano l’esecuzione del contratto dalla partenza alla destinazione, rispondendo in solido dell’obbligazione assunta (art. 1700 CC). Sarà l’ultimo vettore, in rappresentanza di tutti i precedenti, a riscuotere i rispettivi crediti. Se non lo fa è responsabile verso di loro per le somme loro dovute, tranne nel caso di un’azione contro il destinatario (art 1702 CC).
Trasporto con sub trasporto
Con questo contratto il vettore si impegna con il mittente a portare a destinazione la merce, avvalendosi dell’opera di uno o più subvettori e stipulando con questi contratti di trasporto autonomi, incaricandoli di trasportare la merce per tutto il percorso o anche per una sola parte. Il mittente non è in alcun modo responsabile per le azioni del subvettore.
Trasporto con rispedizione
Il vettore assume l’obbligo verso il mittente di stipulare contratti di trasporto per il percorso ulteriore, in questo modo firma due contratti uno di trasporto e uno di spedizione. Il primo vettore si impegna quindi con il mittente ad effettuare unicamente il trasporto lungo il primo tratto del percorso, poi stipula per conto del mittente un secondo contratto con un all’atro vettore che a sua volta si impegna a portare a termine la spedizione, ponendo in essere questo modo due contratti (trasporto e spedizione) separati ma collegati fra loro. Il vettore iniziale è comunque responsabile nei confronti del mittente per la parte del tragitto in cui opera come vettore, e come spedizioniere secondo le norme vigenti sul mandati per la stipulazione di contratti di trasporto con altri vettori.
Trasporto cumulativo
Si tratta di un contratto unitario con cui più vettori si impegnano a trasportare dall’origine a destinazione la merce rispondendo in solido dell’obbligazione assunta.
Si tratta sempre di contratto cumulativo anche quando il mittente ha avuto rapporti solo con il primo vettore e i vettori successivi si sono aggiunti in un secondo momento su proposta del primo vettore, l’importante è che il contratto resti unico.
In forza dell’unicità di questo contratto, ogni vettore deve rispondere in solido per l’esecuzione del contratto, dalla partenza alla destinazione, anche se si è occupato solo di una parte del tragitto. Il vettore che si trovi a dover risponder di un fatto non proprio, potrà in via regressa, verso gli altri vettori singolarmente o in gruppo. Qualora sia dimostrabile che il danno è avvenuto nella tratta di competenza di un determinato vettore, questi dovrà risarcire integralmente. In caso contrario ogni vettore risponde in proporzione alla tratta di sua competenza. I vettori successivi possono far scrivere nella lettera di vettura (o in un documento distinto) lo stato delle merci quando giungono presso di loro. Se non c’è nessuna dichiarazione viene assunto il buono stato delle merci, in conformità con quanto scritto nella lettera di vettura. L’ultimo vettore agisce in rappresentanza di tutti i precedenti e riscuote i rispettivi crediti. Se non lo fa è responsabile verso di loro per le somme loro dovute, tranne nel caso di un’azione contro il destinatario.
Formazione del contratto di trasporto
Il contratto del trasporto di cose è in linea con il principio generale della consensualità e si perfeziona e conclude attraverso l’incontro delle volontà di mittente e vettore.
Oggi, il contratto per il trasporto di merce su strada viene per lo più redatto in forma scritta (anche se questa non è vincolante) per garantire maggiore correttezza e trasparenza dei rapporti fra le due parti (mittente e vettore). Può essere comunicato anche tramite via telematica, ma bisogna chi fa la proposta abbia la sicurezza che la controporte l’abbia effettivamente ricevuto.
La forma scritta prevede comunque la presenza di dati obbligatori: nome e indirizzo del vettore e del committente (se diverso a quello del caricatore); numero di iscrizione del vettore all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di terzi; descrizione della merce e della sua quantità; corrispettivo del servizio del trasporto e tipologia di pagamento; luogo dove il vettore prende in consegna la merce e luogo la riconsegna al destinatario.
Esecuzione del contratto di trasporti merci
Due sono le fasi principali dell’esecuzione del contratto per il trasporto delle merci: la consegna delle merci da parte del mittente al vettore, e la riconsegna delle merci da parte del vettore al destinatario. Tra questi due momenti (iniziale e finale) possono verificarsi dei cambiamenti rispetto alle condizioni iniziali da parte del mittente con il diritto di contrordine o quando si verifica un impedimento che ostacola o rende più oneroso adempiere al contratto.
Consegna delle merci al vettore
La consegna delle merci al vettore è da una parte l’obbligazione caratteristica del mittente che vi adempierà in modo diretto o avvalendosi di un caricatore, dall’altra un atto di collaborazione necessaria per eseguire correttamente e puntualmente il trasporto.
Le parti possono liberamente demandare al vettore, al mittente o al caricatore le modalità di esecuzione del contratto.
Impedimenti e ritardi nella fase di esecuzione del trasporto
In caso di impedimento o gravo ritardo nell’inizio o nella continuazione del trasporto il vettore è obbligato a chiedere subito al mittente istruzioni sul da farsi e provvedere alla custodia delle merci. Qualora non sia possibile chiedere tali istruzioni o se queste non sono attuabili, il vettore non è più obbligato a riconsegnare la merce e può, per conto e a spese del compratore stesso, depositarla in un locale di pubblico deposito oppure in un locale designato dal giudice del luogo dove la merce doveva essere consegnata.
Il venditore deve immediatamente notificare l’avvenuto deposito al compratore. Se la merce depositata è soggetta ad un veloce deterioramento, il vettore può venderla informando subito il mittente.
Il vettore ha quindi diritto al rimborso delle spese sostenute; al rimborso delle spese se il trasporto non è ancora iniziato, o se iniziato, sia stato interrotto per la perdita fortuita di tutta la merce; al pagamento del corrispettivo del trasporto in proporzione del tragitto fatto qualora si sia verificata una perdita parziale della merce.
L’esecuzione del trasporto è considerata in grave ritardo quando, uno,cessata la causa del ritardo non presenti più alcuna utilità per il creditore della prestazione, due, il ritardo ecceda quel periodo temporale, durante il quale considerate le caratteristiche del trasporto assunto, si possa ragionevolmente pretendere di tenere impegnata l’organizzazione di trasporto del vettore.
Diritto di contrordine del mittente
In fase di esecuzione del trasporto, il mittente ha la facoltà di modificare, anche sostanzialmente, le iniziali modalità di trasporto concordate col vettore. Puòsospendere il trasporto chiedendo indietro la merce, modificare il destinatario e la destinazione della merce;
disporre diversamente.
Il vettore dovrà eseguire in ogni caso le disposizioni del mittente, tuttavia da quando le merci sono giunte a destinazione o è decorso il tempo entro il quale la merce doveva essere consegnata, il destinatario ne chiede la consegna, il mittente non può esercitare il diritto di contrordine.