Altopascio: La notte di Pasqua, a seguito di un incidente stradale, una persona in sella al suo motorino morivca per l’urto violento contro un’autovettura guidata da R.M.
La strada in cui era occorso il tragico incidente era una via con scarsa illuminazione con limite di velocità a 50 Km/h mentre sulla strada da cui proveniva lo scooter vi era un segnale di STOP che non era stato rispettato da controparte.
Le cose si complicavano non poco in quanto la macchina guidata da R.M. non era coperta da assicurazione ed inoltre si erano riscontrate tracce di sostanza stupefacente nel sangue di costui, oltre al superamento del limite di velocità.
Il sinistro non era però avvenuto in quanto R.M. aveva tenuto un comportamento di guida scorretto ma a causa del superamento della velocità da una parte e il mancato rispetto del segnale di STOP dall’altra.
La Procura rinviava a processo R.M. per il reato di omicidio stradale aggravato sia per l’assunzione di sostanza stupefacente, che per superamento del limite di velocità e mancata copertura assicurativa: reato punito dagli 8 ai 12 anni.
L’Avv. Bartolini che difendeva le ragioni di R.M. ha sempre sostenuto che il fatto che vi fosse la presenza nel sangue di tracce di assunzione di sostanza stupefacente ( cannabis) non era certo prova che il soggetto l’avesse assunta prima di guidare risultando tali tracce presenti anche a distanza di diversi giorni e ciò anche in ragione delle analisi che erano state effettuate dalla PG intervenuta sul posto: infatti l’automobilista era pienamente cosciente al momento del sinistro e si era fermato immediatamente per soccorrere la persona investita.
Seppur innegabile un concorso di responsabilità da parte dell’automobilista per il superamento del limite di velocità la difesa di R.M. riteneva non sussistente l’aggravante della assunzione di sostanza stupefacente per i motivi sopra detti, la attenuazione di responsabilità per la scarsa visibilità della strada e per la condotta tenuta dallo scooterista per non aver rispettato lo stop.
Il Tribunale sposava le ragioni della difesa comminando una pena di soli 3 anni all’automobilista il quale evitava così il carcere (cosa che sarebbe stata inevitabile qualora fossero state applicate le pene previste dal reato richiesto dalla Procura) e concedendo, poi, la misura alternativa dell’affidamento in prova.