Due lavoratrici – P.I. e G.P. – erano state assunte da una società di nazionale rilevanza con contratti a progetto che venivano rinnovati di anno in anno con le stesse mansioni e compiti. A seguito di mancato rinnovo del contratto a progetto dopo diversi anni dalla sua stipula, le lavoratrici impugnavano la lettera di mancato rinnovo considerandolo un illegittimo licenziamento visto che il contratto a progetto non poteva definirsi tale essendo le mansioni e compiti svolti, in realtà, non riferibili ad un progetto determinato e quindi essendo il contratto pretestuoso e simulato.
Impossibile era trovare qualsiasi accordo con la società datoriale e per questo motivo le lavoratrici, rappresentate dall’avvocato Bartolini, ricorrevano dinanzi al Tribunale chiedendo la nullità del licenziamento intimato in quanto illegittimo, la dichiarazione di accertamento del contratto a tempo indeterminato e il relativo pagamento delle retribuzioni e differenze retributive dovute oltre al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale riconosceva le ragioni delle due lavoratrici e pertanto veniva trovato, successivamente, un accordo con il quale le lavoratrici rinunciavano al reintegro nel posto di lavoro, essendo ormai in età pensionabile, a fronte di un risarcimento del danno pari ad € 85.000 ciascuna riuscendo così ad ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni.