Durante un rapporto sentimentale, la coppia aveva deciso di andare a vivere assieme e di comprare una casa ove abitare. Trovata la casa adatta, il compagno – B.F. – si faceva carico sia dell’acconto iniziale per l’acquisto della casa sia del mutuo che la banca gli aveva concesso. Proprio in ragione del legame sentimentale B.F. aveva sottoscritto una scrittura in cui si stabiliva che qualora la propria compagna avesse contribuito al pagamento delle spese, intendendosi le spese di mutuo, la casa sarebbe stata da considerarsi in comproprietà.
Purtroppo, la relazione sentimentale tra i due finisce e la compagna, per farla pagare a B.F., decide di richiedere metà della casa che questi aveva acquistato puntando la sua difesa sulla scrittura privata e sostenendo che gran parte della somma era stata da lei versata, al nero, al venditore.
B.F. difeso dall’avvocato Bartolini, veniva pertanto chiamato in causa e gli veniva richiesto il pagamento della metà del valore della predetta abitazione.
A seguito di produzione documentale, di escussione di testimoni nonché di un’attenta analisi interpretativa del contenuto della scrittura avanzata dalla difesa di B.F., il Tribunale accoglieva le ragioni di quest’ultimo condannando la compagna al pagamento di tutte le spese processuali sostenute nel giudizio.
Si riusciva pertanto a bloccare le pretese e le ire della compagna la quale aveva cercato, invano, di vendicarsi per la rottura del rapporto sentimentale.