S.S. aveva effettuato lavori di idraulica in subappalto in un immobile in fase di ristrutturazione. Una volta terminati i lavori la società appaltante non provvedeva a pagare il dovuto per i lavori svolti.
S.S. pertanto, procedeva giudizialmente per ottenere quanto a lui spettante. Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni di S.S condannando controparte al pagamento sia del credito sia delle spese processuali sostenute. Il debitore proponeva appello contro la sentenza di primo grado sostenendo che dalla documentazione in atti e precisamente da un preventivo effettuato a corpo si doveva evincere che il pagamento era stato interamente corrisposto nonostante S.S. avesse eseguito anche dei lavori extra. Il giudice di appello dava ragione al debitore sostenendo che, poiché i lavori erano stati pattuiti a corpo, a nulla rilevavano eventuali lavori extra eseguiti da S.S. che dovevano pertanto rientrare nel preventivo iniziale. S.S. ricorreva in cassazione con il patrocinio dell’avvocato Bartolini, contestando la falsa ed errata applicazione della normativa da parte del giudice di secondo grado nonché una errata valutazione degli atti di causa.
La difesa di S.S è stata sempre convinta non solo che il Tribunale non avesse considerato in alcun modo se vi era stata l’esecuzione effettiva di lavori extra da parte di S.S. ma inoltre che non si potesse fare un tutt’uno degli stessi non rientrando nel preventivo a corpo. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso di S.S. ribaltando completamente la sentenza di secondo grado.