La responsabilità civile, ove riferita ad un soggetto, è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito. Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata dall’aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno.
Nella trattazione dovrà quindi farsi riferimento a tre fondamentali tipi della problematica responsabilità medica: 1- responsabilità contrattuale 2- responsabilità extracontrattuale 3- tertium genus: responsabilità da contatto sociale. responsabilità contrattuale La responsabilità contrattuale, quale tipo del genus della responsabilità civile, sulla base del disposto di cui all’art. 1173 c.c. si applica nei casi di convenzione contrattuale fra ente (o medico) e paziente. Va qui evidenziato che, come risultato dello sforzo di offrire maggiori tutele ai pazienti, in alcuni casi la giurisprudenza ha ravvisato un accordo espresso nel caso di sottoscrizione del c.d. “consenso informato”, ovvero quel documento sul quale è riportata una dichiarazione liberatoria del paziente nei confronti del medico, nella quale si attesta che quegli si ritiene avvertito del trattamento sanitario e delle conseguenze relative
In termini generali, la norma di riferimento per determinare la responsabilità del medico sarà quindi quella di cui all’art. 1218 s.s. c.c., con i temperamenti oferti dall’art. 2236 c.c., che dispone che il medico risponde, in caso di problemi tecnici di speciale difficoltà, solo in caso di dolo o colpa grave. In ordine a questa ultima norma, va detto che la giurisprudenza tende ad ignorare le istanze di coloro che la vorrebbero applicata, sul presupposto che in realtà, ad oggi è esigibile una diligenza spesso superiore a quella che il legislatore aveva in mente alla stesura dell’articolo citato. Ciò in forza delle frequenti specializzazioni dei medici, e della particolare attenzione verso la categoria sanitaria che caratterizza questo periodo storico.
Tuttavia, se il danno non è prevedibile, sulla base delle cognizioni tecniche al momento del sorgere dell’obbligazione, il medico sarà obbligato ai risarcimenti solo in caso di dolo. Perché sorga la responsabilità contrattuale, risarcitoria, è necessario anzitutto che il danno sia configurato come conseguenza immediata e diretta del comportamento negligente del medico. Il nesso di causalità, va ravvisato ove il danno sia conseguenza immediata e diretta. Con conseguenza diretta si fa riferimento all’orientamento causale. In sostanza,la responsabilità sorge ove il medico abbia prodotto l’evento in maniera che questo sia riconducibile direttamente alla sua condotta. Sicché egli non sarà responsabile nella quota dell’intervento eziologico di eventuali concause. Per immediatezza si intende il requisito negativo del nesso di causa, inteso nel senso della mancanza di un concorso di altre cause efficienti, che possano aver reso mediato l’apporto causale del medico. In conclusione si richiede che la condotta illecita sia “antecedente causale” rispetto all’evento, che sia scientificamente provata la regolarità del processo causale, che tale ricostruzione sia anche logicamente e razionalmente credibile (v. sent. Cass. “Franzese”).
Il danno si atteggia come danno da inadempimento contrattuale dell’obbligazione di mezzi contratta, intendendosi il canone di condotta adempiente migliore possibile con riferimento all’interesse del paziente (art.1174, c.c.), ma anche come danno ulteriore che derivi dall’evento cagionato dalla condotta inadempiente. È possibile al medico liberarsi della responsabilità per inadempimento solo ove la prestazione sia impossibile e tale impossibilità non gli sia imputabile (art.1218 c.c.). responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, a differenza di quella ora insegnata, presenta differenze anzitutto in ordine al regime della prova, ove la prima risente di un regime probatorio di favore, mentre la seconda richiede l’adempimento dell’onere su ciascuno degli elementi fondanti. È dunque richiesta la prova del danno ingiusto, dell’evento dannoso, del nesso causale, del fatto (v.Responsabilità extracontrattuale). Responsabilità da contatto sociale La responsabilità ai limiti del contratto e del fatto illecito, figura ricostruita dalla giurisprudenza sulla base di norme ritenute un tempo non direttamente applicabili, alle quali oggi si fa sempre più ricorso, alla ricerca di tutele da offrire a situazioni giuridiche particolarmente bisognevoli. Il contatto sociale, come detto, nasce da un fatto integrato in un negozio. Tale negozio è costituito dalla richiesta di erogazione di un servizio e dall’accettazione di tale richiesta, d’altra parte. Da tale rapporto, che si sustanzia in una relazione negoziale fra i soggetti coinvolti, sorgono da una parte il contratto di spedalità con l’ente ospedaliero, d’altro canto una relazione negoziale -che la giurisprudenza ancora stenta a definire compiutamente come obbligatoria- con il medico. Ove sia integrato il contatto, il relativo onere probatorio sarà posto a carico della parte che intende provarlo.
La disciplina applicabile rimane quella vista a proposito del contratto. Il nesso di causalità Ciò che non cambia, invece dal punto di vista probatorio, è la prova del nesso causale. Che si tratti di Responsabilità contrattuale o extracontrattuale, o da contatto sociale, l’eziologia dell’inadempimento andrà provata. E andrà provata per dimostrare la lesione dell’interesse protetto ex art. 1174, sia che si richieda un risarcimento ex art. 1223 o 2043c.c..
La responsabilità medica è stato il campo ove le dottrine civilistiche e penalistiche si sono incontrate, dando vita ad un virtuoso scambio di opinioni, sull’argomento della causalità. Nell’evolversi storico visto poco sopra, al mutare delle stagioni economiche e sociali, sono state ricercate e trovate nuove vie per adeguare l’interpretazione alle diverse esigenze di volta in volta emergenti nelle aule dei Tribunali. Sicché, dalla originale tesi della causalità naturale (condicio sine qua non), che prevedeva la necessità di rinvenire un antecedente causale condizionante l’evento, si è passato attraverso teorie indulgenzialiste, per le quali l’evento si considera prodotto dal fatto ove questo ne sia sviluppo prevedibile (causalità adeguata – id quod plerumque accidit) oppure ove il fatto sia presupposto necessario dell’evento salvo il caso dell’eccezionalità (c.umana- Antolisei).
Di tale periodo indulgenzialista la dottrina ricorda l’applicazione frequente delle clausole di cui all’art. 2236 c.c., volte a impedire i risarcimenti in forza di supposte speciali difficoltà tecniche e di un’assenza di atteggiamenti psichici rimproverabili. Tale concezione ha aperto poi la via a tesi eterodosse, che mischiavano la colpevolezza, quale prevedibilità dell’evento, con la tematica dell’eziologia. In forza dei rapporti esistenti in questa materia fra nesso di causa e colpevolezza, l’attenzione penalistica si è poi spostata sul piano della colpevolezza, e sul piano dei giudizi doppiamente ipotetici, per la c.d. causalità omissiva, con importanti decisioni in materia. D’altro canto la dottrina civilistica, per ragioni che sono da ricondursi al diverso atteggiarsi della colpa e della causalità omissiva in diritto civile, è rimasta maggiormente interessata dalle vicende relative alla c.d. imputazione oggettiva dell’evento.
Tale teoria, di origine germanica, ha il pregio di utilizzare infatti una logica di tutela di beni giuridici, con un metodo più affine a quello tipicamente civilistico. Nell’ambito delle attività rilevanti per il diritto, essa infatti distingue le c.d. attività rischiose ma giuridicamente autorizzate (ad aumento del rischio consentito) e le attività rischiose non più giuridicamente autorizzate (aumento del rischio non consentito). Tale teoria risolve per sistematicamente lecite le prime ove rispettose delle leges artis e delle autorizzazioni di legge, in forza della loro intrinseca utilità sociale. Condanna le seconde alla responsabilità al ricorrere di una duplice condizione: ove l’evento costituisca realizzazione del rischio non consentito e quindi prevedibile ex lege, ed ove l’evento sia evitabile con certezza, osservando le norme cautelari. Come è evidente, si demanda all’elemento psichico il sorgere della responsabilità
. La dottrina e giurisprudenza civilistica tendono oggi ad utilizzare, come avviene in altre discipline, un criterio non pan-giuridico. Tale è la teoria della causalità scientifica, che si fonda su leggi di copertura scientifiche. Essa, come univocamente si sostiene, è la vera causalità: è in grado cioè di dare risposte certe in ordine alla riconducibilità di un evento al fatto dell’autore. Vengono quindi utilizzate, allo scopo, leggi di certezza scientifica, come anche leggi statistiche purché il gradiente probabilistico assurga al massimo scientificamente possibile, e l’esito risponda a una logica credibilità razionale. Pur tuttavia, le operazioni giuridiche attengono all’aspetto sanzionatorio dei risarcimenti, ed in quanto tali, devono tenere conto del concorso di altre circostanze e dell’orientamento causale di queste, onde evitare risultati aberranti.