Affidamento paritetico e mantenimento dei figli.
Si parla spesso di bigenitorialità e di affidamento paritetico. Ma davvero si può chiedere questa modalità in tribunale?
Si sente parlare sempre più spesso di bigenitorialità e affidamento paritetico, concetti che vengono spesso tirati fuori da chi, obbligato all’assegno di mantenimento a favore dei figli, vorrebbe sottrarsi dal corrisponderlo o meglio vorrebbe mantenere i figli autonomamente senza dare i denari all’altro coniuge in quanto spesso si ha il sentore che l’altro li spenda più per sé che per i figli.
Devi sapere che parlare di bigenitorialità o di affidamento condiviso è, in buona sostanza, la stessa cosa.
Anche se ti stai separando, tuo figlio ha diritto di continuare a godere della presenza educativa ed affettiva di entrambi i genitori: questa è la bigenitorialità.
Cosa significa bigenitorialità?
La bigenitorialità non vuol dire, però, ugual tempo di permanenza dei figli con i genitori.
Ottenere tempi paritetici non è cosa facile, almeno che non si raggiunga un accordo e molto spesso non è nemmeno una ipotesi da valutare in base alle circostanze concrete dei due genitori e dei loro impegni lavorativi.
Inoltre giocano un ruolo importante nella decisione paritetica anche :
- l’età del minore
- le sue esigenze di cura, di studio, etc.
- gli impegni lavorativi di ciascuno dei genitori
- la disponibilità per entrambi di un’abitazione (dignitosa) per la crescita dei figli.
Il D.L. PILLON: una opportunità mancata per l’affidamento paritetico
Come forse saprai vi è stato un disegno di legge, c.d. Decreto Pillon, non approvato, in cui venivano proposte modifiche in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e bigenitorialità.
In particolare, in tale disegno di legge si prevedeva il diritto del figlio minore al mantenimento dei rapporti parentali “con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità rispetto a ciascun genitore, nonché di trascorrere con ciascuno di essi tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale “.
Ciò che è interessante osservare è l’argomentazione secondo la quale, qualora sia possibile e d’interesse per la tutela del diritto del minore la sua collocazione paritetica presso il padre e presso la madre, può ritenersi giustificata la previsione del mantenimento “in forma diretta” da parte di ciascun genitore.
A ciò consegue la cessazione dell’onere di versare un contributo in favore dell’altro genitore per concorrere al mantenimento del figlio.
In pratica si ha il c.d. mantenimento diretto del minore, mentre le c.d. spese straordinarie saranno oggetto di ripartizione tra entrambi i genitori in quote uguali.
Alcuni Tribunali, ad esempio il Tribunale di Catanzaro e quello di Perugia, hanno in alcune occasioni, seppur non frequenti, adottato questa modalità sempre nell’ottica di tutelare, al meglio, il minore garantendogli la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.
Quindi ad oggi questa possibilità esiste ma è una possibilità comunque ancora remota non entrata nella quotidianità dei giudizi in tribunale ma più facilmente percorribile con accordo.
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