Come far togliere la foto di tuo figlio da internet
Il rapido e costante diffondersi di accesso ad Internet ha incrementato in maniera massiccia la pubblicazione di contenuti privati riguardanti non solo la vita dei maggiorenni ma anche la diffusione dell’immagine del minore su internet.
Ecco che una delle richieste più frequenti che capitano nello studio dell’avvocato, in questi tempi, è quella inerente la richieste di togliere la foto su internet del proprio figlio, messa senza il consenso del genitore.
Questo pone diversi problemi, primo fra tutti la tutela del soggetto minore in quanto il diffondersi di immagini a lui legate nella rete potrebbe provocare pregiudizi a carico dello stesso.
Altro problema è quello del consenso: da chi viene prestato questo consenso, e quali sono le eventuali sanzioni nel caso in cui non vi sia il consenso alla diffusione dell’immagine del minore in rete?
Cosa dice la legge
Per parlare di diffusione della immagine del minore su internet, bisogna parlare, prima di tutto, del diritto all’immagine che è un diritto sul proprio ritratto ma anche un diritto ulteriore che va oltre il mero aspetto fisico.
È un diritto, inviolabile ed assoluto, costituzionalmente tutelato dall’articolo 2.
Inoltre, il diritto all’immagine è tutelato dall’articolo 10 del codice civile in correlazione al disposto dell’articolo 96 e 97 della legge 633 del 1941 (legge sul diritto d’autore).
L’articolo 10 c.c. stabilisce che qualora venga diffusa una immagine senza il consenso dell’avente diritto, il soggetto interessato può adire l’autorità giudiziaria per richiedere la cessazione dell’abuso ed eventualmente anche il risarcimento danni.
Gli articoli 96 e 97, invece, della legge 633 del 1941 stabiliscono la necessità di un consenso per la diffusione dell’immagine e le deroghe al consenso, ad esempio per scopi di polizia, scopi giudiziari ecc.
Per quanto riguarda i minori, oltre alle norme sopra citate, entrano in considerazione anche gli articoli 316 e 317 bis del codice civile nonché la convenzione per i diritti internazionali del fanciullo di New York del 1989 ove si stabilisce, all’articolo 16, che il minore non potrà essere oggetto di interferenze nella propria vita privata da parte di chiunque assicurando una tutela contro queste interferenze.
La diffusione delle immagini del minore in rete è considerata dalla giurisprudenza una vera e propria interferenza nella vita privata del minore in quanto, potenzialmente, gli potrebbe recare un pregiudizio.
Cosa si può fare per far togliere la foto di tuo figlio da internet?
I genitori del minore possono quindi adire l’autorità giudiziaria per chiedere la cessazione dell’abuso e quindi la rimozione dell’immagine ed anche risarcimento del danno.
Per quanto riguarda il danno esso può essere di natura patrimoniale che non patrimoniale: spesso si è soliti chiedere la liquidazione, al giudice in via equitativa, somma che presumibilmente potrebbe essere pari al prezzo del consenso.
Invece il danno non patrimoniale è possibile richiederlo grazie alla tutela costituzionale dettata dall’articolo 2.
Il minore ultra-sedicenne può prestare validamente il proprio consenso alla diffusione dell’immagine così come stabilito dall’articolo 108 della legge 633 del 1941.
Per i minori al di sotto dei 16 anni, invece, i genitori o il genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresenta il minore fino alla maggiore età.
Pertanto, i genitori, di comune accordo, dovranno decidere insieme se pubblicare le foto on-line di loro figlio.
La coppia unita in matrimonio ed il consenso alla diffusione dell’immagine
In caso di coppia genitoriale unita, come abbiamo già detto, i genitori debbono decidere congiuntamente circa la diffusione in rete dell’immagine del minore.
Per quanto riguarda invece la coppia separata è più probabile che, in caso di disaccordo, venga demandata al giudice la decisione in merito alla pubblicazione dell’immagine del minore o meglio, il genitore contrario alla pubblicazione dell’immagine, qualora l’altro genitore ponga in essere tale condotta, potrà chiedere al giudice anche con provvedimento urgente, la inibitoria affinché non vengano pubblicati le immagini del minore nonché la rimozione di quelle già pubblicate e potrà, ex articolo 709 terra c.p.c., richiedere l’ammonizione dell’altro genitore e la condanna condanna al risarcimento del danno anche in favore del minore.
La coppia separata e/o divorziata
Se sei separato le cose cambiano.
Infatti. nel caso di separazione o divorzio si dovrà fare riferimento alla omologa e/o sentenza nella quale sono stabilite le condizioni soprattutto in tema di affidamento.
La coppia a cui viene affidato, come di solito avviene, congiuntamente il minore dovrà decidere di comune accordo in merito la pubblicazione delle foto del minore su Internet oppure, in caso di disaccordo di un coniuge rispetto all’altro ricorrere, anche stavolta, al giudice.
In caso invece di affidamento esclusivo sarà il genitore a cui minore è stato affidato in via esclusiva a decidere in merito.
Anche in questo caso, però, l’altro genitore ha comunque un dovere di controllo e potrà, se lo ritiene opportuno, ricorrere al giudice.
Se invece ti stai separando ( ti consiglio di leggerti il post su alcuni consigli a chi si sta separando) potrai inserire nell’accordo di separazione anche alcune regole riguardo la pubblicazione delle foto del minore.
Vuoi far togliere delle foto di tuo figlio da internet? Vuoi ottenere una inibitoria nei confronti del tuo ex coniuge affinchè non pubblichi le foto di tuo figlio?
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