Come si può ritornare in possesso della casa assegnata all’ex coniuge?
E’ una delle questioni più “calde” in tema di separazione visto che si tratta di una delle cause di impoverimento maggiore per il coniuge non affidatario.
Assegnazione della casa familiare
L’art. 337-sexies c.c. disciplina l’assegnazione della casa familiare in tema di separazione.
L’assegnazione è disposta nell’interesse prioritario dei figli in quanto questi debbono continuare a vivere nel luogo in cui vivevano prima della separazione onde evitare un trauma maggiore dato dalla rottura familiare.
Il primo errore concettuale che spesso si fa è quello di ritenere l’assegnazione un mantenimento quando in realtà così non è non potendo considerarsi uno strumento integrativo o sostitutivo dell’assegno di mantenimento.
Per approfondimenti guarda il video sul tema.
Ma il giudice terrà conto dell’assegnazione nel calcolo dell’assegno di mantenimento?
La risposta non può che essere positiva. L’intrinseco valore patrimoniale rappresentato dal godimento della casa familiare non potrà non essere considerato dal giudice nel calcolo dell’assegno di mantenimento, visto che il coniuge assegnatario, tra l’altro, con molta probabilità dovrà pagarsi un altro alloggio per vivere.
Una volta assegnata la casa familiare come posso riaverla?
Spesso chi vede la casa assegnata la casa familiare all’altro coniuge collocatario principale dei figli, ritiene che l’immobile sia perduto e che non sia possibile ritornarne in possesso.
L’ art. 337-sexies c.c., al comma 1, prevede che l’assegnazione venga meno per una serie di circostanze, rappresentative del mutamento di destinazione della casa familiare a far fronte dei bisogni dei figli.
Ad esempio qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nell’immobile assegnato o intraprenda una convivenza more uxorio, ovvero contragga nuovo matrimonio si potrà avere la cessazione dell’assegnazione.
Ma se la mia ex ha un nuovo compagno perde il diritto dell’assegnazione?
La Corte costituzionale, con ordinanza 30 luglio 2008, n. 308, relativa al previgente art. 155-quater c.c. aveva dichiarato non fondata la questione di illegittimità della previsione, là dove riconduce automaticamente la decadenza dell’assegnazione all’instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge separato, ovvero divorziato.
L’occupazione della casa familiare da parte di un nuovo nucleo può comportare la perdita del diritto all’assegnazione, solo quando venga meno l’interesse del minore a continuare ad abitare con l’assegnatario..
Le nuove nozze dell’assegnatario, ovviamente divorziato, determineranno poi ex se la perdita dell’assegno ex art. 5 l. 898/1970, di cui fosse stato in precedenza beneficiato.
Il principio generale che porta alla revoca dell’assegnazione è che la predetta assegnazione non sia più idonea a tutelare l’interesse della prole.
Questo è il caso, ad esempio, del raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli o la cessazione della coabitazione del figlio con l’assegnatario della casa, che potrebbe dipendere anche dalla scelta del figlio maggiorenne di convivere con l’altro genitore, o di vivere da solo, o anche dalla morte del figlio stesso.
Ma se la mia ex se n’è andata via dalla casa assegnata momentaneamente posso riottenerla?
L’art. 337-sexies c.c. fa riferimento ad una cessazione stabile non rilevando gli allontanamenti temporanei, più o meno di lunga durata, specie se sorretti da ragioni di lavoro o di salute.
Ad esempio la Cass ( sentenza del 9 agosto 2012, n. 14348) ha escluso la perdita del diritto per una madre che viveva per cinque giorni della settimana presso l’appartamento dei propri genitori, sito in vicinanza del luogo di lavoro, e tornava presso la casa familiare nei fine settimana, nei giorni festivi e nel periodo estivo.
Nè si potrà ottenere la restituzione dell’immobile assegnato nel caso di figli che si trasferiscano per motivi di studio e che non recidono il legame con la casa familiare, in caso di regolari ritorni nei fine settimane e durante la sospensione dei corsi: i rientri devono, però, essere regolari e continuativi, non meramente lasciati alla discrezionalità del figlio,
Ma se la mia ex si trasferisce altrove ma nella casa assegnata rimangono i miei figli?
L’assegnazione della casa, pur rispondendo ad esigenze personali dei figli, rappresenta uno speciale diritto di godimento attribuito al genitore. Il figlio, beneficiario di fatto dell’assegnazione, non ha pertanto titolo per continuare ad abitare la casa in caso di cessazione dell’assegnazione.
Per tale principio la Cassazione ( sentenza 14 luglio 2015, n. 14727) ha respinto la domanda di una figlia maggiorenne, la quale chiedeva di poter continuare ad abitare nella casa del padre, dopo che la madre se ne era allontanata. L’unica cosa che avrebbe potuto fare la figlia era richiedere un’integrazione del contributo al mantenimento al padre, per far fronte alle sopravvenute necessità abitative.
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