Uno dei soci di una società di persone – D.M. – aveva ereditato le quote della predetta società da sua madre ma aveva deciso di non subentrare e di chiedere, invece, la liquidazione. A tal fine faceva effettuare una consulenza in cui veniva quantificato il valore della sua quota in euro 150.000.
La difesa della società – E. snc – patrocinata dall’Avv. Bartolini sosteneva che in realtà la valutazione della quota doveva essere effettuata con parametri diversi rispetto a quella evidenziata da D.M. in quanto vi erano due tipi di liquidazione risultanti dallo Statuto societario: quello relativo alla quota del socio che voleva recedere e quello di chi, invece di subentrare nella eredità, richiedeva la liquidazione: in questo caso si doveva solo prendere in considerazione il bilancio.
Il CTU del Tribunale accoglieva questa tesi quantificando la quota di D.M. in un valore pari ad euro 10.000 anziché 150.000 come richiesto.