PADRE VINCE LA CAUSA PROMOSSA DALLA MOGLIE PER LE SPESE STRAORDINARIE

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Nelle cause di separazione è noto come spesso i padri abbiano la peggio in quanto di frequente debbono lasciare la casa familiare assegnata alla moglie con collocazione dei figli presso di lei e pagare un mantenimento oltre le infinite richieste per spese straordinarie.

Consapevole, per esperienza, che le spese straordinarie possono incidere maggiormente sul conto economico del padre rispetto al mantenimento in sede di separazione l’Avv. Bartolini che patrocinava il padre – M.P. – aveva proposto alla controparte di concordare un assegno di mantenimento ove venissero comprese anche le spese straordinarie in misura forfettaria. La controparte accettava la proposta a condizione che vi fosse un limite di spesa – euro 1500 -oltre il quale il padre avrebbe comunque dovuto farsi carico delle spese. In pratica, qualora le spese straordinarie non avessero superato tale somma, sarebbero rientrate nell’assegno di mantenimento , qualora invece l’avessero superata il padre avrebbe dovuto pagare il 50%.

Dopo alcuni anni in cui il padre aveva sempre pagato regolarmente la ex moglie richiedeva allo stesso il pagamento di euro 1000,00 in quanto, a suo dire, il figlio aveva sostenuto 2000 euro di spese per corsi extrascolastici di specializzazione, somma che, superando il limite prefissato, pertanto doveva essere corrisposta al 50% tra le parti.

M.P., in difficoltà economica anche se avrebbe voluto comunque pagare tale somma per suo figlio, in realtà non era economicamente in grado di farlo e quindi si rivolgeva all’Avv. Bartolini il quale contestava tale richiesta.

La ex moglie proponeva, pertanto azione giudiziale per il riconoscimento di tali spese.

La difesa di M.P. sosteneva che non solo le spese non erano mai state concordate come prevede la legge ma che inoltre non superavano il tetto dei 1500 euro in quanto erano spese relative a diversi corsi sommati tra loro ma il cui importo singolo non superava la soglia che era stata prevista.

Il Giudice, dopo attenta analisi delle ragioni delle parti, rigettava le richieste della ex moglie condannandola alla refusione delle spese sostenute dando, pertanto, pienamente ragione a M.P.

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