Questa vicenda è emblematica di come i soldi dei cittadini vengano inutilmente spesi dall’amministrazione comunale.
Il caso riguardava una persona che abitava in una casa comunale in virtù di contratto di affitto in cui si stabiliva che, qualora la caldaia si fosse rotta per vetustà, la sostituzione sarebbe dovuta avvenire a spese del Comune. Nonostante i vari solleciti inviati dall’inquilina alla quale si era rotta la caldaia, in vista dell’inverno che stava arrivando, il Comune non provvedeva a sostituirla. L’inquilina si rivolgeva pertanto all’avvocato Bartolini il quale inviava una raccomandata al Comune facendo presente che, qualora nel termine di sette giorni non fosse stata cambiata la suddetta caldaia, vi avrebbe provveduto la propria cliente poi addebitando le spese sostenute.
Inutile dire che il Comune non si attivò e quindi la signora fece cambiare a proprie spese la caldaia chiedendo il relativo rimborso. Nonostante tale richiesta il Comune non provvedeva nemmeno ad effettuare il rimborso dovuto pari ad euro 2500 e pertanto la signora era costretta a ricorrere in Tribunale.
Il Comune si costituiva in giudizio sostenendo che il prezzo della caldaia era molto alto, nonostante vi fosse la fattura prodotta in atti e che ,qualora la caldaia fosse stata messa dal Comune, vi sarebbero stati prezzi molto più bassi convenzionati. A fronte dell’inadempimento accertato in corso di causa del Comune questi veniva condannato alla restituzione dell’intera somma spesa da parte dell’inquilina oltre alla rifusione delle spese legali, per un totale pari ad euro 5000.
Nonostante la sentenza di condanna il Comune non provvedeva al pagamento e pertanto si rendeva necessario procedere con la fase esecutiva e con il pignoramento. Tale fase si rendeva tutt’altro che facile visto che con vari provvedimenti emessi nel corso degli anni lo stato, di fatto, ha reso impignorabili i suoi beni. Nel caso specifico, però, si riusciva ad individuare il conto corrente del Comune e pertanto si provvedeva al relativo pignoramento comprensivo di tutte le spese sostenute anche per l’attività successiva ammontanti complessivamente ad euro 10.000. Il giorno dell’udienza, fissata davanti al giudice dell’esecuzione, il Comune si presentava producendo una delibera del giorno prima con cui si statuiva la impignorabilità del conto corrente. L’avvocato Bartolini, stante l’evidenza che tale delibera era stata emanata appositamente, visti anche i tempi, per bloccare il predetto pignoramento si opponeva a tale produzione ottenendo pertanto il pagamento diretto da parte della banca della somma di euro 10.000 a favore della propria cliente. Così facendo l’inquilina riusciva ad ottenere ragione mentre il Comune era costretto a pagare una somma pari a € 10.000 quanto ne avrebbe potuto pagare solo 2005 se avesse adempiuto sin dall’inizio.