Due innamorati avevano deciso di andare a convivere e mettere su famiglia.
Dalla loro unione nasceva un bimbo -N.M. – ma, trascorso qualche anno, i due avevano iniziato sempre più ad allontanarsi l’un l’altro sino ad arrivare alla rottura del rapporto.
Il padre – M.S. – se n’era andato da casa momentaneamente in quanto la situazione era divenuta invivibile e la ex compagna – I.B.- aveva colto l’occasione per sporgere denuncia per abbandono del tetto coniugale sostenendo che questi aveva lasciato sia lei, disoccupata, che il figlio senza sostentamento.
M.S. si rivolgeva per la difesa dall’Avv. Bartolini.
Tramite le indagini difensive si riusciva a dimostrare che in realtà M.S. aveva lasciato la casa familiare non con l’intenzione di abbandonare la prole ma solo per un periodo limitato, durato 10 giorni, volto a far calmare le acque e che in tale periodo il figlio non era rimasto senza sostentamento avendo questi provveduto comunque allo stesso indirettamente.
Il Tribunale accoglieva la tesi dell’Avv. Bartolini assolvendo con formula piena per non aver commesso il fatto M.S. dal reato a lui ascritto.