C.F. aveva deciso di acquistare un’auto usata da una concessionaria d’auto la quale aveva messo degli annunci su internet. La macchina scelta era una Lancia Y accessoriata con tanto di navigatore, tettino apribile, fari xenon ecc. Iniziate le trattative l’accordo veniva concluso e fissata la data di consegna dell’auto. Poiché C.F. era incinta e non riusciva ad affrontare il viaggio per andare alla concessionaria distante diverse centinaia di Km, la stessa delegava una persona di sua fiducia al ritiro.
Una volta ritirata l’auto C.F. si accorgeva, però, che l’auto non aveva gli accessori richiesti e pertanto si rivolgeva all’Avv. Bartolini al fine di denunciare tali vizi ed ottenere la differenza di prezzo tra l’auto pagata e risultante dall’offerta e quella effettivamente consegnata.
Veniva pertanto proposta azione giudiziale in quanto la concessionaria non voleva riconoscere le ragioni di C.F. durante la quale l’Avv. Bartolini chiedeva che venisse disposta una perizia volta a riscontrare se nell’auto consegnata vi fossero o meno le caratteristiche della vettura offerta ed acquistata sulla carta dalla propria cliente.
Alla fine del giudizio C.F. otteneva ragione con condanna della concessionaria al pagamento dei danni ed alla refusione delle spese processuali.