D.D. aveva acquistato una vettura usata da una nota concessionaria della Versilia firmando un contratto ove si specificava che la stessa non avrebbe garantito né sarebbe resa responsabile per eventuali danni all’impianto elettrico della vettura.
Dopo alcuni mesi di utilizzo della autovettura la stessa prendeva fuoco per fortuna senza provocare lesioni al conducente né a terzi. D.D. chiedeva pertanto i danni alla concessionaria per l’accaduto e proponeva di chiudere la situazione prendendo in cambio, gratuitamente, un’autovettura sempre usata di stesso valore. La concessionaria non sentiva ragione ritenendo che quanto corso rientrasse in un guasto elettrico quindi non garantito e che quindi nulla fosse dovuto a D.D.
D.D. per il tramite dell’Avvocato Bartolini ricorreva il tribunale e veniva promossa la causa giudiziaria in cui si costituiva la concessionaria sostenendo proprio che l’incendio era stato provocato da guasti elettrico e quindi nessuna responsabilità le poteva essere addebitata.
L’Avvocato Bartolini per conto di D.D. sosteneva il giudizio che realtà non vi era un’esclusione di responsabilità della concessionaria né tantomeno la clausola contrattuale in cui si negava qualsiasi responsabilità della stessa per guasti elettrici era da ritenersi nulla visto il vigente codice del consumo e si chiedeva pertanto la risoluzione contrattuale con la restituzione dell’intera somma pagata dal proprio assistito.
Al termine del processo il giudice dava ragione a D.D. dichiarando la risoluzione del contratto condannando la concessionaria alla restituzione del pagamento ricevuto e alla rifusione di tutte le spese da questi sostenute