Assegno divorzile alla luce delle Sezioni Unite dell’11 luglio 2018
La Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18287 del 2018 depositata l’11 luglio è tornata sull’argomento relativo all’assegno di divorzio.
E’ una sentenza importante che chiarisce alcuni dubbi sorti alla luce della sentenza 11504/2017 che non deve certamente considerarsi un’inversione di tendenza rispetto a quest’ultima.
Evoluzione giurisprudenziale negli anni
La Corte di Cassazione con la sentenza 11490/90 emanò una sentenza che fu il filo comun denominatore per i successivi trent’anni per la determinazione dell’assegno di divorzio, facendo riferimento alle condizioni di vita in costanza di matrimonio, condizioni che dovevano essere mantenute anche a seguito del divorzio.
La sentenza 11504/2017 cambia,invece, letteralmente visione cancellando il criterio della conservazione del tenore di vita mettendo in evidenza che l’interesse tutelato con l’assegno divorzile non deve essere tanto il riequilibrio delle condizioni economiche ma bensì il raggiungimento dell’indipendenza economica.
Da ultimo la sentenza dell’11 luglio 2018 ove si chiarisce che l’assegno divorzile ha natura assistenziale e compensativa e che per calcolarne l’importo va data rilevanza al contributo dell’ex coniuge alla formazione del patrimonio comune in relazione alla durata del matrimonio, alle potenziale future di reddito e all’età del richiedente.
L’assegno divorzile ha pertanto funzione assistenziale.
Con la sentenza in esame le Sezioni Unite mettono in luce il fatto che la funzione dell’assegno divorzile è di natura assistenziale e compensativa dovendo basarsi su un confronto delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi.
Non si fa più riferimento al concetto di tenore di vita in costanza di matrimonio ma al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare anche in considerazione delle eventuali aspettative economiche e professionali sacrificate, dell’età del richiedente e della durata del matrimonio.
A seguito del divorzio si può, quindi, venire a creare una situazione di squilibrio che l’assegno deve in qualche modo colmare o quantomeno ridurre .
Come dovrà operare il giudice?
Il giudice dovrà prima di tutto accertare lo squilibrio determinato dal divorzio facendo riferimento alle dichiarazioni dei redditi, tenendo conto delle diverse gradazioni che potrà avere tale squilibrio anche in ragione del principio di responsabilità.
L’adeguatezza del mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, potrebbe produrre effetti vantaggiosi unilateralmente solo per una parte.
In pratica l’assegno non riequilibra il tenore di vita tenuto durante il matrimonio non essendo questa la sua funzione ma è, invece, un riconoscimento del ruolo e del contributo dato dal coniuge più debole alla famiglia.
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