Lo strano caso dei pignoramenti infiniti.
Lo strano caso che andiamo a raccontare fonda le proprie radici in un errore legislativo e precisamente nel I comma dell’art. 546 del nostro codice di procedura civile che disciplina gli obblighi posti in capo al soggetto terzo che subisca un pignoramento mobiliare: “Dal giorno in cui gli è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode”.
Il caso si presenta, di solito, quando il creditore deve avere somme di modesto importo dal debitore e, anche se la questione sembra “di lana caprina” come si suol dire, di diversa idea sarà colui che si troverà ad imbattersi in questa situazione.
Infatti il creditore che deve avere una somma non rilevante si renderà conto, promuovendo un pignoramento, di trovarsi ad una parziale incapienza.
Facciamo un esempio pratico.
Poniamo che Tizio sia creditore di Caio di circa 600 euro e, dopo aver intimato il precetto al debitore, notifichi il pignoramento presso terzi alla banca dove Caio ha il proprio conto corrente, iscrivendo poi al ruolo, successivamente, il pignoramento.
Poniamo il caso che la Banca, in qualità di terzo pignorato vincoli la somma disponibile che quantifichiamo in euro 1200, ossia il credito (600 euro)precettato aumentato della metà, a norma dell’art. 546, I comma, c.p.c.
Calcoliamo, poi, che le spese dell’esecuzione ammontino ad euro 674,87 €, di cui 31,83 € per spese vive, costi di iscrizione a ruolo e notifica del pignoramento, 397,00 € per diritti, 70,00 € per onorari, 107,17 € per IVA, 10,50 € per CPA e 58,37 € per rimborso forfettario del 12,5% su diritti e onorari, in applicazione dei minimi tariffari oltre 171,79 €, quale tassa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione poi ottenuta.
Pertanto, il recupero di un credito pari a 600,00 € costerà al creditore procedente ben 846,66 €!
Se dall’importo vincolato di 1200 euro vado a togliere i costi quello che residua al creditore è 353,34 € per un credito complessivo di circa 1466,66 euro.
Pertanto una volta eseguito il pignoramento e assegnata la somma di euro 1200,00 il creditore continuerà a vantare un credito di euro 266,66 insoddisfatto oltre accessori.
Per il recupero del residuo il creditore Tizio dovrà agire nuovamente con il pignoramento andando incontro ad una nuova eventuale incapienza in quanto, diminuendo la sorte capitale precettata, viene diminuita anche la somma che il terzo pignorato avrebbe dovuto vincolare ai sensi dell’art. 546, I comma, c.p.c.lasciando al di fuori nuovamente, le spese di esecuzione.
E poichè per ogni esecuzione il creditore deve supportare nuove spese la cosa non ha mai fine almeno che non si riesca a fare un pignoramento più capiente.
D’altronde anche il fatto che, come ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 11493 del 2015, “l’ordinanza di assegnazione è, a sua volta, titolo esecutivo che, munito della relativa formula, può essere portato ad esecuzione dal creditore assegnatario (già pignorante) contro il terzo pignorato” i costi non vengono comunque limitati.
Questa moltitudine di pignoramenti con spese sempre aggiuntive da caricare al debitore che si troverebbe a pagare molto ma molto più della somma dovuta in conto capitale, è pienamente legittima come ha precisato la Cassazione con l’unico limite che il titolare di un credito di valore irrisorio non ha interesse ad agire e quindi non può fare esecuzioni per poche decine di euro, cancellando le mere questioni di principio (a tanti molto care ) in quanto ricondotte alla sfera dell’abuso del processo (sentenza Cass.n. 23726/2007).
Egregio Collega
ho un caso assolutamente identico a quello di cui qui ti sei occupato
un decreto ingiuntivo di 600 euro che sta portando a tre esecuzioni con spese per oltre 3000 euro, seppure il saldo del conto corrente inizialmente pignorato sarebbe stato sufficiente a pagare tutte le spese ma al di fuori del limite del pignoramento pari all’importo precettato aumentato della metà.
Non riesco a trovare una soluzione dato che ho visto che la questione di legittimità costituzione di cu all’art 546 cpc per il limite delle somme pignorate è stata respinta.
Ci sono alcuen sentenze di Cassazione che pongono comunque le spese di esecuzione nell’esecuzione incapiente a carico del creditore procedente per cui non possono essere azionate in altra procedura ma qui tutte le esecuzioni sono in parte capienti e imputano il ricavato (correttamente) alle spese della procedura in privilegio o prededuzione quindi non se ne viene fuori.
Non so se fare opposizione appunto sul principio della duplicazione delle procedure e buona fede ma temo che non sia sufficiente.
condivido appieno la problematica
Concordo pienamente con Lei. L’opposizione sul principio di duplicazione delle procedure potrebbe essere una strada ma sono scelte non facili da prendere anche in quanto si carica il cliente di costi su una cifra comunque bassa. A me capitò per un recupero di 4500 euro ove si arrivò persino in cassazione la quale cassò con rinvio: si può immaginare i costi a fronte della cifra richiesta. Purtroppo non c’è giorno che passa che non ci rendiamo conto che il sistema giudiziario con cui giornalmente dobbiamo confrontarci ha delle falle enormi.