LE TELEFONATE: SI POSSONO REGISTRARE?
Spesso una delle domande che mi viene posta dai clienti è: posso registrare le telefonate o una conversazione?
E,soprattutto, posso utilizzarla?
Sicuramente la tematica è particolarmente delicata anche perché con le moderne tecnologie quella di riprendere o registrare telefonate, immagini o conversazioni all’insaputa dell’interlocutore è ormai all’ordine del giorno.
Il discrimine tra liceità o illeceità del comportamento dipende dal contesto in cui ci si trova. Nei rapporti di lavoro la Cassazione ha stabilito recentemente che la registrazione di telefonate o semplicemente fonografica di un colloquio tra presenti se effettuata da persona che sia partecipe alla conversazione, è prova documentale a tutti gli effetti e può essere prodotta sia in giudizio civile che penale qualora lo scopo sia, appunto, quello della tutela giudiziaria ( Cass, sezione Lavoro sentenza 11322 del 10 maggio 2018). Tuttavia non mancano sentenze di segno opposto in ambito giuslavoristico che vietano la registrazione tra presenti all’insaputa dei conversanti.
In linea generale però si può sostenere che non commette illecito chi registra le telefonate o una conversazione a cui sta partecipando ed ovviamente qualora utilizzi tale conversazione per fini giudiziari: diverso sarà il caso in cui faccia sentire la conversazione registrata a più persone al fine di diffamare la persona registrata.
Qualora, invece, si registri una conversazione a cui non si è partecipato si configurerà il reato di interferenza illecita nella vita privata ex. art. 615 bis cp secondo il quale “ Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’art. 614 è punito con la reclusione da 6 mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa, tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da 1 a 5 anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Salve ho appena saputo che nella banca dove lavoro i sindacati stanno firmando un accordo in cui autorizzano la banca a registrare tutte le telefonate di lavoro, è legale?
Grazie
Le telefonate possono essere registrate ma bisogna fare una distinzione tra gli strumenti aziendali dati al lavoratore ed utilizzato per svolgere la prestazione lavorativa per cui si è assunti e gli strumenti che vengono utilizzati per ragioni di carattere produttivo od organizzativo.
Nel primo caso non c’è bisogno di autorizzazione da parte del datore di lavoro per effettuare il controllo ma il dipendente deve essere informato. Nella seconda ipotesi il datore può effettuare i controlli solo dopo aver ricevuto il via libera dai sindacati.
Registrare le chiamate non è necessario per rendere la prestazione lavorativa e può essere disposto solo se l’utilizzo è giustificato da ragioni di carattere produttivo e/o organizzativo. In una banca questo aspetto ritengo sia facilmente dimostrabile.