ABUSI BANCARI: quando si può ottenere il risarcimento
Si può chiedere i danni alla banca in caso di abusi bancari ovvero qualora venga revocata la carta di debito senza informativa preventiva e si venga segnalati alla Centrale Rischi?
E’ capitato e non così infrequentemente che la Banca abbia arbitrariamente revocato la carta di debito ad un cliente senza nemmeno informarlo di tale iniziativa preventivamente: in pratica abbia compiuto un vero e proprio abuso bancario.
Molti vanno solo a lamentarsi di questo fatto magari brontolando con il direttore ma di fatto la situazione non muta perché la carta rimane revocata e se vi sono stati danni se li tengono.
Altri, invece, vogliono andare sino in fondo ed arrivano sino alla Corte di Cassazione la quale, con ordinanza n. 15500 del 13 giugno 2018 ha bacchettato l’Istituto Bancario tacciando come illegittima anche la segnalazione alla Centrale Rischi.
Infatti si deve tener presente che la revoca della carta di debito integra una ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale fra cliente ed intermediario il quale necessita, per produrre effetto, della preventiva comunicazione alla controparte ai sensi dell’art. 1334 c.c.
Nel caso appena deciso dalla Corte vi era stata una segnalazione di revoca alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) di una carta di debito (bancomat), che la Banca aveva effettuato in assenza di preventiva comunicazione al titolare della carta .
Pertanto il correntista non ci stava e dinanzi a questo comportamento chiedeva la rettifica della segnalazione e la condanna al risarcimento dei danni sofferti in relazione alla lesione del diritto all’immagine commerciale e personale.
La Corte di Cassazione ritiene idonea la qualificazione, ad opera del ricorrente, della revoca della carta di debito come atto di recesso dell’intermediario dal rapporto di servizio di pagamento in essere con l’utilizzatore della carta (così come stabilito dagli artt. 126 bis ss. TUB per il conto di pagamento). L’autorizzazione» all’uso della carta di debito suppone di necessità la sussistenza di un accordo, intercorrente tra intermediario e cliente, che tale autorizzazione fondi e governi anche in termini disciplinari. Pertanto la revoca della carta di debito effettuata in maniera arbitraria sicuramente rientra tra le ipotesi di abusi bancari in quanto per poter essere efficacemente iscritta in Centrale Rischi deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto che, secondo i principi generali, è un negozio unilaterale recettizio. Per potere essere in grado di produrre effetti, lo stesso deve pertanto essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell’art. 1334 c.c..
Quindi nel caso la Banca vi avesse segnalato alla Centrale Rischi non datevi per vinti ma valutate la legittimità o meno di tale iscrizione in quanto potreste aver diritto ad un risarcimento danni anche non da poco.
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