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Si può obbligare il figlio a vedere e frequentare il padre?

Si può obbligare il figlio a vedere e frequentare il padre?

Questo post trae origine da un caso che mi è capitato e che ritengo interessante sotto l’aspetto non solo giuridico.

Nel caso oggetto di studio un padre ha abbandonato il figlio per oltre 11 anni non facendosi più né sentire né vedere. La situazione già di per sé, a mio avviso, riprovevole era ancora più aberrante nella fattispecie in quanto il figlio è affetto da una malattia cronica che lo costringe, dall’età di 2 anni, a ricoveri continui presso il Meyer di Firenze.

Il padre nel 2016, quando il ragazzo ha già 15 anni, si ricorda che una volta aveva un figlio.

Poiché non era intercorso tra i genitori un procedimento di divorzio ma solo di separazione, il padre ricorre in Tribunale chiedendo lo scioglimento del matrimonio e  il diritto di visita .

Si dica subito -affinchè ciò sia chiaro – che il diritto di visita è posto non per tutelare un qualche interesse del genitore ma, bensì, sempre e solo nell’interesse del minore che dovrebbe veder garantita una sua serenità di crescita psico-fisica dalla frequentazione costante con entrambe le figure genitoriali.

Nel caso in esame questa serenità di crescita non era mai esistita ma anzi era ancor più compromessa dal fatto che il ragazzo non stava bene di salute e nonostante ciò il padre se ne era disinteressato completamente.

Nonostante la sentenza di divorzio e nonostante nella stessa fosse stata prevista una modalità di visita padre -figlio quest’ultimo si rifiuta categoricamente di vedere il padre ed anzi, le poche volte che lo vede per fare un piacere alla madre, accusa dei malesseri e grandi disagi.

Il padre che certamente non si voleva smentire, di tutta risposta, invece che dare tempo al figlio di somatizzare la cosa propone ricorso contro la madre affermando che la colpa delle mancate visite era da ripercuotersi sulla stessa, infervorando ancor di più una situazione già compromessa ed alimentando ancor più l’odio che il figlio aveva ed ha nei confronti dello stesso .

Da questa “triste” vicenda possiamo trarne la conclusione che il primo dovere di un genitore è quello di essere presente nella vita del figlio: non vi sono né se e né ma che tengano !

E se dopo anni di assenza il figlio, ormai adolescente, non vuole più vedere il padre non lo si può costringere nemmeno ricorrendo in Tribunale.

Con la sentenza numero 20107/2016, depositata il 7 ottobre scorso, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito questo concetto, affermando, appunto, che se un genitore ferisce il proprio figlio dandogli poche attenzioni, nulla possono farci né i Tribunali né i servizi sociali in quanto il ravvicinamento può avvenire solo su base spontanea.

La questione affrontata dalla Cassazione era analoga a quella che è stata sottoposta alla mia attenzione in quanto si trattava di una figlia di 15 anni che dopo il procedimento di divorzio dalla madre non aveva più visto il padre, avendolo solo sentito  sporadicamente per sms.
La figlia adolescente si era mostrata, conseguentemente, del tutto indisponibile a partecipare a un progetto di riavvicinamento con il padre.
Per la Cassazione non si può forzare la ragazza in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell’interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione: correttamente è stato ritenuto che imporre percorsi terapeutici e incontri obbligati o addirittura mutare il regime di affidamento potrebbero pregiudicare ulteriormente la relazione padre-figlia.
Da tutto ciò si ricava che non si può forzare un figlio adolescente a vedere il proprio padre (il concetto vale anche per la madre ovviamente a caso inverso) in quanto gli si recherebbe ulteriore danno: il padre non può farci nulla, ma, semmai, deve impegnarsi a ricostruire il rapporto compromesso attendendo i tempi del figlio.
Tra l’altro si aggiunga che il Tribunale di Cassino con la sentenza n. 832 del 15 giugno 2016 ha affermato che il genitore assente dalla vita del figlio , anche quando provvede regolarmente al mantenimento, deve risarcire i danni morali e non patrimoniali a questi. E c’è di più: il padre o la madre che non sono stati presenti devono pagare i danni fin dalla nascita del figlio.
Si dica per completezza che vale anche il principio contrario nel senso che se i rapporti padre e figlio sono ottimi, indipendentemente da ciò che vi è scritto in una eventuale sentenza, il padre potrà mettersi d’accordo direttamente con il figlio adolescente per vedersi e frequentarsi magari di più da ciò che era stato previsto in sentenza.

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