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Possesso e proprietà dei BITCOIN: Riflessioni giuridiche per tutelarci

POSSESSO E PROPRIETA’ DEI BITCOIN: RIFLESSIONI GIURIDICHE PER TUTELARCI

Continuiamo nelle nostre riflessioni giuridiche svolte non per fini astratti ma al fine di comprendere i margini di tutela che possono esservi nel mondo delle criptomonete che già avevamo iniziato in precedenti post.

Si dica che in un settore ove non vi è nulla di specifico queste osservazioni sono frutto di ragionamenti comparatistici con discipline già presenti nel nostro ordinamento al fine di vedere se quella determinata disciplina possa essere applicata, in qualche modo, al mondo delle Criptovalute: ovviamente ciò senza presunzione di esaustività né completezza data l’incertezza della materia.

Ora la domanda che ci poniamo è se gli istituti della proprietà e del possesso si possano applicare al mondo delle criptomonete sembrando magari anomalo che un soggetto possa possedere una criptomoneta non di sua proprietà.

Nel nostro ordinamento vigono i concetti giuridici della proprietà, possesso e detenzione ove la proprietà rappresenta uno stato di diritto, mentre il possesso e la detenzione siano due stati di fatto.

Il nostro Codice Civile, infatti, all’art. 832 contempla espressamente la proprietà[1] come il diritto principale tra i c.d. diritti reali[2] ed attribuisce al titolare una signoria piena ed esclusiva sul bene che ne è oggetto. La proprietà è quindi un vero e proprio diritto soggettivo, che permette al suo titolare di esercitare una posizione giuridicamente di vantaggio rispetto alla generalità dei consociati.

L’importanza che il nostro ordinamento da al diritto di proprietà si deduce anche dall’art. 948 c.c. terzo comma che sancisce l’imprescrittibilità di tale diritto.

L’art. 1140 del Codice Civile definisce, invece, il possesso come segue: “il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

La tutela delle situazioni possessorie è offerta dall’azione  di reintegrazione che forse potrebbe essere l’unica che può interessare il ragionamento che andiamo a fare in materia di criptovalute.

Perché si possa discutere di possesso, piuttosto che di detenzione, è necessaria la presenza di due requisiti, uno oggettivo e un altro soggettivo: il primo altro non è che l’oggetto materiale, il corpus, sul quale viene esercitata la situazione possessoria; il secondo requisito, invece è rappresentato dall’intenzione con la quale il soggetto tiene il bene.

Detenere una criptovaluta che di per sé non è tangibile in quanto bene immateriale è già un primo problema che può nascere concettualmente anche in quanto l’istituto del possesso  viene concepito nel nostro ordinamento come relazione materiale con una cosa e non come esercizio di fatto di un apparente diritto.

Per risolvere questo problema, analogicamente si può, a mio avviso, fare riferimento a quella giurisprudenza che ha preso in esame la questione del possesso relativamente alle opere dell’ingegno.

Occorre rilevare come di un “possesso legittimo” dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno parli espressamente l’art. 167, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633.

E non è superfluo aggiungere che, anche in ambito europeo, il principio espresso dall’art. l del Protocollo n ° 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, volto a garantire il pacifico godimento del possesso, sia stato reputato applicabile anche al possesso di beni immateriali ed opere intellettuali.

Portando questi concetti sul campo delle criptovalute si potrà sicuramente sostenere l’applicabilità dell’istituto del possesso in questo ambito magari legato alla detenzione del wallet in cui le criptomonete sono custodite sia esso fisico (paper wallet o wallet hardware) sia software o online con accesso tramite password.

Ritornando alla distinzione tra proprietà e possesso, mentre l’elemento oggettivo resta sostanzialmente invariato, ciò che muta è l’elemento soggettivo. Il possessore è colui che tiene la cosa presso di sé come se ne fosse il proprietario o comunque come se avesse la titolarità di un diritto reale gravante su di essa, il detentore, invece, tiene la cosa presso di sé, ma riconoscendo che il suo rapporto con essa è limitato dall’altrui diritto.

È importante ricordare che perché si integri la fattispecie del possesso non è necessaria la relazione di fatto con la cosa, che invece è determinante perché si possa parlare di detenzione. Se per esempio andassi in libreria e comprassi un libro, la proprietà, il possesso e la detenzione di questo coinciderebbero tutte nella mia persona: sarei proprietario del libro perché lo avrei acquistato, ne avrei il possesso perché la disponibilità del bene acquistato rientrerebbe nella mia sfera di controllo e ne avrei parimenti la detenzione perché materialmente l’oggetto sarebbe con me.

Tizio potrebbe essere, però, proprietario di un’auto d’epoca che tiene parcheggiata nel garage di casa sua.  Se  Tizio partisse per un viaggio, egli resterebbe proprietario dell’auto, non ne sarebbe più detentore (perché non ha materialmente la macchina con sé) ma continuerebbe ad esserne possessore. Questo perché egli avrebbe ugualmente la disponibilità del bene, nonostante la lontananza; se decidesse di vendere l’auto potrebbe farlo benissimo anche mentre si trova altrove in vacanza.

Le due ipotesi considerate fanno riferimento al cosiddetto possesso legittimo, dove cioè la situazione di fatto coincide con quella di diritto: io ho il possesso del libro ma ne sono anche il proprietario e così Tizio per quanto riguarda la sua auto d’epoca.

Il possesso, però, può anche essere illegittimo. Ciò accade quando si realizzi una situazione diametralmente opposta, si pensi all’esempio classico del ladro possessore di una moto rubata.

L’articolo 1140, II comma del Codice Civile conclude: “Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”.

La detenzione è dunque il rapporto materiale con la cosa che può manifestarsi secondo una duplice natura: può essere qualificata da un titolo che la giustifichi, come un contratto, rifacendoci all’esempio di poc’anzi, oppure può essere non qualificata, per motivi di semplice cortesia, servizio o lavoro.

Se è l’elemento soggettivo la chiave di distinzione tra proprietà, possesso e detenzione questi istituti potranno essere traslati anche nel settore delle criptovalute.

Tutto ruoterà, a mio avviso, in merito alla prova che il soggetto riuscirà a dare in quanto il possessore del wallet ne sarà anche il proprietario se non sarà dimostrato diversamente.

Il soggetto che vuole dimostrare di essere il possessore di quelle unità di conto virtuali e decentralizzate dovrà pertanto fornire prova delle riferibilità di quella determinata chiave privata, che ha generato quella chiave pubblica e quell’indirizzo a sé stesso. In una transazione di trasferimento di criptovalute tra due soggetti privati la natura contrattuale dipenderà, pertanto, dall’inquadramento giuridico dell’operazione sottostante e poiché le criptovalute sono assimilabili ai beni fungibili,il loro trasferimento sarà sottoposto alle regole previste per il contratto di vendita ex art. 1470 c.c. – contratto ad effetti reali.

Il contratto si perfezionerà con l’accordo ma il trasferimento delle unità di conto per la strutturazione del sistema, avverrà solo con l’iscrizione in un blocco (Blockchain) s. Fino a quel momento anche se la disposizione è firmata ed irreversibile, la certificazione del passaggio da un indirizzo all’altro, derivante dall’iscrizione nel blocco su cui continua la Blockchain non sarà perfezionata e la consegna non sarà avvenuta con tutte le conseguenze che ne potranno derivare.

Infatti il diritto di proprietà delle unità di conto verrà trasferito attraverso un protocollo che sposterà dette unità di conto da una chiave privata all’altra chiave privata. Detto sistema verrà accettato dai contraenti nel momento in cui acquisiranno la proprietà di tali unità di conto, acconsentendo alle regole sottostanti al funzionamento. Tali regole sono regole consuetudinarie, regole di condotta dei soggetti che partecipano al sistema delle criptovalute che, in una carenza di previsione normativa, possono costituire una consuetudine praeter legem. Il sistema delle criptovalute potrebbe, pertanto, costituire un uso normativo ex art. 1 preleggi.

PER CONTATTI: [email protected]

[1] Il diritto di proprietà è disciplinato anche a livello costituzionale all’art. 42, laddove, al II comma, si dice che: “La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.

 

[2] La caratteristica dei diritti reali è l’assolutezza  nel senso che il soggetto passivo del rapporto giuridico si trova in una situazione di dovere e non di obbligo, come colui sul quale gravi un’obbligazione.

 

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