Quando compriamo un animale la garanzia per vizi è regolata da leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali.
Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi dell’acquisto al venditore entro 8 giorni dalla loro scoperta, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultata. L’azione si prescrive in un anno dalla consegna ma il compratore può sempre far valere la garanzia purchè il vizio sia stato denunciato entro 8 gg. dalla scoperta e prima del decorso dell’anno dalla consegna.
Nella vendita di animali, leggi speciali e usi locali possono determinare non solo i vizi e i difetti coperti dalla garanzia, ma anche i limiti di questa e i termini nonché le condizioni per l’esercizio dell’azione. In particolare gli usi locali possono ampliare o restringere il contenuto della garanzia e i rimedi offerti dalla legge, consentendone o escludendone altri, e possono derogare a specifiche norme con il solo limite del rispetto dei principi generali di ordine pubblico e del buon costume. Naturalmente il rinvio agli usi locali trova il limite nel rispetto delle norme imperative previste dalle leggi dello Stato e inderogabili. Ad esempio sarà illegittimo l’uso locale che faccia decorrere il termine per la denuncia dei vizi occulti dal momento della consegna dell’animale anziché dalla scoperta del vizio.
Regolamento di polizia veterinaria e nullità della vendita
Il regolamento di polizia veterinaria è una legge speciale che, in caso di vendita dell’animale, deve essere applicato con preferenza sugli usi locali. Quindi, per tale regolamento, l’animale che sia affetto da una delle malattie specificatamente elencate in esso, non può essere venduto né definitivamente né temporaneamente, a seconda dei casi. Pertanto l’acquirente di un animale affetto da malattia contagiosa o infettiva può recedere dal contratto per mancanza di uno dei requisiti essenziali dell’oggetto o, nei casi meno gravi, per mancanza di qualità dell’animale. La nullità della vendita dell’animale non comporta il risarcimento di eventuali danni subiti dall’acquirente a meno che il venditore non fosse stato a conoscenza del difetto ma avesse trascurato di darne notizia all’acquirente.