Le Banche hanno applicato interessi usurari a tutti i clienti in rosso attraverso il sofisticato meccanismo della maliziosa interpretazione di una circolare della Banca d’Italia la quale, unico caso al mondo, è completamente privata, di proprietà delle stesse Banche che dovrebbe controllare .
Dapprima applicando la Commissione di Massimo Scoperto non soltanto sulla parte immobilizzata del fido concesso, ma anche sulla parte effettivamente utilizzata dal cliente, determinando così per la Banca una duplice remunerazione ed il superamento del tasso soglia .
Un malloppo, calcolando solo gli ultimi 10 anni, da 400 Miliardi di EURO, pari ad 800 mila Miliardi di vecchie Lire .
La Commissione di Massimo Scoperto, va calcolata o sull’ intera somma messa a disposizione dalla banca (ad esempio cinquantamila euro), ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente (ad esempio ventimila euro, se il cliente ne ha utilizzato trentamila euro).
La Banca, infatti, nel momento in cui assume l’obbligo di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro, ad esempio cinquantamila euro, per un tempo determinato, destina quella determinata somma a quell’utente per la durata dell’affidamento, a prescindere della sua effettiva utilizzazione, poichè deve tenerla a disposizione di quel cliente (che la può utilizzare totalmente, ma anche parzialmente, in qualsiasi momento lo decida).
La natura della CMS, come storicamente ed originariamente disegnata, impone quindi che la Banca percepisca una Commissione sull’intera somma affidata (ad esempio cinquantamila Euro), anche nel caso che il cliente non utilizzi alcuna delle somme messe a sua disposizione dall’Istituto di credito. Questo è ciò che ribadisce anche la Banca d’Italia nelle proprie Circolari ( leggi a pag. 14 della Circolare) .
Nell’ipotesi che il cliente, invece, utilizzi solo in parte (trentamila euro) la somma affidata (di cinquantamila euro), la Banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo per la somma utilizzata (trentamila euro) ed una Commissione di Massimo Scoperto per la residua somma tenuta a disposizione (ventimila euro).
Questo meccanismo è stato chiaramente fatto proprio dalla S.C. di Cassazione Civ., n. 870/06 (vedi pag. 25 della sentenza) la quale definisce la C.M.S. come ” la remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”.
Le Banche però, contrariamente alla sua natura ed alla definizione che ne fa la Suprema Corte, hanno dapprima calcolato le C.M.S. sull’intera somma utilizzata nel periodo (solitamente il trimestre) , poi l’hanno esclusa dalle spese collegate alla effettiva erogazione del credito .
Ecco come hanno fatto e come si difendono :
la ratio della normativa sull’usura, anche a seguito delle modifiche apportate all’art. 644 c.p. dalla L. 108/96, è stata quella di impedire che surrettiziamente si possa realizzare una ” usura lecita” attraverso una maliziosa disciplina contrattuale. Per tale motivo è stato sancito che nel TEG (Tasso Effettivo Globale) vadano ricompresi tutti i costi e le spese, ad eccezione delle sole imposte e tasse.
L e Banche però, hanno assunto come parametro per la determinazione del costo del denaro le ” Istruzioni della Banca d’Italia” emesse per la rilevazione del T.A.E.G. che contrastano solo apparentemente con la lettera dell’art. 644 comma 4 c.p. e con l’art. 2 comma 1 della legge 108/96. Queste “Istruzioni” escludono dalla determinazione del tasso di interesse numerosi costi. Tra questi vi sono oltre alle imposte e tasse: le spese legali e assimilate, gli interessi di mora e oneri assimilabili, gli addebiti per tenuta conto e per il servizio incassi e per i servizi accessori, le spese per assicurazioni, la commissione di massimo scoperto,.
Dette ” Istruzioni della Banca d’Italia” , in effetti, sono dettate esclusivamente da evidenti esigenze statistiche di rilevazioni di dati scaturenti dall’obbligato esame di classi e categorie non omogenee di costo, non essendo possibile, in quanto assolutamente soggettivo, il rilievo di alcune voci di costo (es. la Commissione di Massimo Scoperto) che, appunto, Banca d’Italia ha provveduto a ricomprendere nell’aumento del 50% del TEG .
Ora, è evidente che nella determinazione del tasso effettivo globale delle Banche (cioè il costo del denaro), ai sensi dell’art. 644 c.p., non possano applicarsi gli stessi criteri di calcolo dettati dalla Banca d’Italia nelle sue “istruzioni alle Banche” , poichè detti criteri trovano giustificazione, come detto, unicamente nelle esigenze statistiche di rilevazione omogenea, che non possono tenere conto anche di dati ed elementi di costo estremamente soggettivi e di non facile rilevazione.
Nella determinazione del tasso soglia applicato dalle Banche si dovrà, dunque, tenere conto di tutte le commissioni, nessuna esclusa , remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, nessuna esclusa .
Ma esaminiamo in dettaglio il ruolo istituzionale della Banca d’Italia e del Ministero del Tesoro, nella Rilevazione del T.A.E.G. e del tasso soglia.
La Circolare della Banca d’Italia emanata come ” Istruzione per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull’usura (108/96 art. 2)” , consta di due sezioni: la sezione prima reca ” Istruzioni per la segnalazione”; la sezione seconda ” le modalità tecnico-operative per l’inoltro dell’informazione”.
La Banca d’Italia non è intervenuta per dettare sue norme riguardo alla metodologia di calcolo del T. E. G. da parte delle singole Banche (cioè il costo del denaro) ai sensi dell’ art. 1 della L. 108/96, né poteva farlo.
Il dettato dell’ articolo 2 della Legge 108/96 prevede: ” 1. il Ministero del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano del Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, di remunerazione a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli imprenditori finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio Italiano del Cambi e della Banca d’Italia”.
La Banca d’Italia, come detto, a tal punto, emana le sue istruzioni sulla rilevazione dei tassi praticati dalle Banche. E’ indiscutibile che il dettato legislativo appena riportato non sia stato pienamente rispettato, ed è altrettanto indiscutibile che la media così rilevata viene aumentata della metà, diventando così il limite previsto dal 3^ co. dell’art. 644 del c.p. oltre il quale gli interessi sono sempre usurari .
In altri termini la Banca d’Italia ha scelto, per ragioni evidentemente pratiche, di sintesi e statistiche, un metodo di raccolta dei dati ed in tal modo ha ritenuto di adempiere al disposto dell’articolo 2 della Legge 108/96.
Tale operazione però, sebbene condotta in maniera discutibilissima, non può mutare i termini per la determinazione del T.E.G. stabiliti dall’art. 1 della 108/96 (Costo effettivo della Banca).
Invece le Banche, interpretando “a Loro favore” detta Circolare, si difendono davanti alle Procure Italiane affermando che la Banca d’Italia ha emesso proprie ” istruzioni” indicando le spese non collegate al costo del denaro, che non vengono quindi calcolate agli effetti dell’usura .
E’ pacifico che l’ art. 644 c.p. detta delle perentorie indicazioni sul calcolo del tasso soglia che devono essere rispettate: pena, l’evidente e indiscutibile violazione della legge
Le Banche, non contemplando nel calcolo del TEG tutte le spese collegate all’erogazione del credito, commettono un reato penale .
La Banca d’Italia infatti non ha la veste nè la funzione di interferire in tale ambito e difatti l’art. 2 della citata legge non gliela conferisce (non si può non tener conto che Banca d’Italia è controllata al 100% da Banche e Fondazioni Bancarie, detentrici della totalità del suo capitale azionario mediante il sistema delle quote. Unico caso al Mondo, come riferisce il Sole 24 Ore.
Non vi è alcuna norma che attribuisca alla Banca d’Italia poteri di intervento nè sulle metodologie di calcolo nè sulla discriminazione degli elementi da includere o escludere nella determinazione del T.E.G. delle Banche previsto dall’art. 644 del codice penale .
La funzione della Banca d’Italia, in questo ambito, è quella di rilevare i tassi medi; il dovere degli Istituti erogatori del credito è quello di modulare le proprie richieste alla clientela entro i limiti previsti dalla Legge 108/96 riferiti alla media dei tassi pubblicati, pena il compimento del reato di usura.
In definitiva la Banca d’Italia, nelle sue “istruzioni”, ha riportato l’art. 644 c.p. per il calcolo del tasso, che deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo, e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, e collegate all’erogazione del credito. Successivamente in apparente contraddizione con quanto sopra indicato dichiara di non tener conto della c.m.s. e delle altre spese, ma solo ” per la rilevazione ex-art. 2″ perché non omogenee e pertanto vengono ricomprese nell’aumento del cinquanta per cento del TEG.
Solo una intenzionale distorta interpretazione di tale Circolare può portare a non tener conto di varie spese e della Commissione di Massimo Scoperto nella determinazione del tasso applicato dalle Banche, integrando così una palese violazione del c.p. in materia di usura.
E’ difatti impensabile che la Banca d’Italia possa aver emanato una circolare in diretto contrasto con una norma del codice penale. Tale violazione può essere riconducibile solo al comportamento doloso degli Istituti di Credito. Essi difatti hanno posto in essere reati di usura snaturando a proprio beneficio la sopra citata circolare della Banca d’Italia.
Che la Commissione di massimo Scoperto sia parte integrante del costo del denaro è ormai giurisprudenza consolidata : si allega copia GIP di Napoli il quale, tra le altre, indica la Cassazione n. 870 del 18.01.2006. Anche altre Procure della Repubblica hanno assunto detto orientamento . Tra queste pongo in evidenza la Procura ed il GIP di Palmi; la Procura di Ascoli Piceno la Procura di Marsala .
L’azione dolosa delle Banche emerge senza ombra di dubbio nel fatto che detta maliziosa interpretazione non si riduce ad un fatto isolato o personale, nè può parlarsi di mero ERRORE, in quanto appare un comportamento diffuso su tutto il territorio nazionale, posto in essere dalle Banche in maniera continua e costante, almeno dal 1997 (data di entrata in vigore della 108/96) ad oggi .
Tutto ciò è ancor più vero se si considera che la Commissione di Massimo Scoperto (dalle Banche esclusa nel calcolo del costo del denaro in virtù della maliziosa interpretazione spiegata), dal 1997 al 2004 è raddoppiata, mentre tutti gli altri tassi di interessi diminuivano in maniera vertiginosa ( Vedi la tabella dei tassi medi desunta dagli atti del Senato) .
Nei vari procedimenti penali aperti per usura bancaria, i diversi rappresentanti delle Banche hanno adottato la tattica di addebitarsi reciprocamente le responsabilità, facendole rimbalzare da soggetti a soggetti gerarchicamente differenti : Il Presidente ha addebitato le responsabilità ai D.G. ; questi ultimi ai Responsabili dell’Area Marketing; questi ultimi ai Direttori di Filiale . Facendo da ultimo credere che il vero responsabile dell’applicazione dei tassi usurari sia stato il “COMPUTER” ( leggi l’intervento del P.M: di Palmi, dott. Cianfarini) .
Nei giorni scorsi il GUP di Ascoli Piceno ha disposto un approfondimento per rintracciare quale fosse l’entità dei poteri decisori in materia di tassi e condizioni alla clientela in capo ai Presidenti delle Banche .
In questo modo, si spera, sarà così possibile accertare chi ha effettivamente dato l’ordine di impostare il programma dei “COMPUTER”.
Affinché non si ripeta ciò che é accaduto nei mesi scorsi a Palmi, dove il Tribunale di Palmi ha assolto gli indagati dal reato di usura nei confronti dell’imprenditore Nino De Masi per non aver commesso il fatto .
La formula utilizzata nella sentenza di proscioglimento getta comunque gli istituti bancari coinvolti nel fango dell’usura.
Il Tribunale di Palmi ha infatti confermato che l’usura c’è stata , ma le indagini svolte dalla Procura non sono state in grado di individuare i colpevoli del reato.
Logica vuole, comunque, che ci sia stato qualcuno che ha dato l’ordine di impostare il computer in violazione all’art. 644 codice penale
Infine sul punto si noti che la C.M .S. essendo applicata ogni trimestre, produce un rialzo dal 2 al 4% sul tasso annuo applicato e fa incassare alle Banche qualcosa come 43 miliardi di euro l’anno ( articolo di stampa tratto dai dati ADUSBEF ) . Solo calcolando gli ultimi 10 anni le Banche hanno sottratto agli Italiani in rosso, di sole Commissioni di Massimo Scoperto, oltre 400 miliardi di Euro .
Che la problematica esista è reso evidente anche dal fatto che nelle scorse settimane il Governo ha approvato un disegno legge per eliminare tout court la Commissione di Massimo Scoperto (decreto Bersani/bis) .
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