Difendersi dalle sanzioni amministrative a volte non è facile ed in molti ci scrivono per ricevere informazioni e chiarimenti in merito.
Abbiamo pertanto deciso di fare una guida, certamente non esaustiva, ma che può comunque chiarire , speriamo, gli aspetti della procedura
Vediamo quali sono le azioni di difesa che si possono intraprendere nel caso sia stato notificato un verbale di accertamento di una sanzione amministrativa.
Ai sensi dell’art. 203 del codice della strada contro il verbale si può presentare ricorso al prefetto.
La contestazione amministrativa può essere presentata entro 60 gg. dalla notifica del verbale.
Chi può presentare ricorso?
Il conducente, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati nell’art. 196 a condizione che abbiamo ricevuto al contestazione.
Per questo motivo il conducente di un veicolo che non sia stato immediatamente identificato e quindi non sia destinatario di contestazione immediata non potrà proporre ricorso.
Solo in un caso questi potrà, invece, proporre azione e cioè quando avrà firmato e comunicato la dichiarazione dei dati del conducente al comando accertatore.
Infatti come è noto unitamente alla notifica del verbale di contestazione viene allegato o incorporato nella contestazione stessa un avviso inerente l’obbligo a comunicare i dati del conducente, pena un’altra sanzione oltre quella già comminata.
Ma una volta arrivato il verbale CHE SI PUO’ FARE?
- Se non vi sono motivi di contestazione l’unica strada è ovviamente quella di pagare la sanzione ed in questo caso è bene farlo entro 60 gg. in quanto sarà applicata una sanzione in misura ridotta.
- Se non vi sono motivi di contestazione ma si è in difficoltà a pagare la sanzione in un’unica soluzione in quanto la sanzione supera euro 200,00 allora si potrà, entro 30 gg., richiedere una rateizzazione dimostrando le proprie condizioni disagiate.
- Se vi sono motivi di contestazione si potrà invece ricorrere al Prefetto entro 60 gg. oppure presentare ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg.
Si badi bene che se si paga la sanzione in misura ridotta o si chiede la rateizzazione di pagamento non si potrà fare ricorso al Prefetto.
Ma cosa deve contenere il ricorso?
Prima di tutto il ricorso deve indicare con esattezza il verbale impugnato e le ragioni della opposizione. Si potrà, poi, allegare la documentazione che si riterrà utile a sostenere le proprie ragioni e chiedere di essere sentiti per spiegare le proprie ragioni.
Non è ammissibile il ricorso contro il preavviso di violazione ( in pratica quella cedolina che a volte troviamo sul parabrezza dell’auto) in quanto bisognerà attendere la notifica del verbale vero e proprio.
Quali possono essere i vizi del verbale più probabile?
Ovviamente i casi vanno analizzati singolarmente ed è impossibile fare un elenco esaustivo ma i più ricorrenti ed anche i più rilevanti in sede di contestazione sono i seguenti:
- Errore dei dati anagrafici del proprietario
- Errore della targa del veicolo
- Errore di luogo e tempo dell’accertamento
- Mancanza dell’indicazione dell’agente accertatore
- Mancanza dell’indicazione della norma violata
- Decorrenza del termine di notifica del verbale ( 90 giorni)
Si ricordi che il verbale è atto pubblico e che quindi le dichiarazioni contenute nello stesso possono essere contestate solo con la querela di falso.
Questo vuol dire che la parola dell’accertatore vale di più di quella del trasgressore o di un testimone e quindi non si potrà sostenere, come da molti sento dire quando si presentano allo Studio, che la parola dell’agente vale quanto la loro.
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Come si può presentare il ricorso?
Prima di tutto ci si potrà recare al comando dei Vigili che hanno fatto l’accertamento e consegnare a mani il ricorso.
Alternativamente si potrà presentare ricorso al Prefetto direttamente mediante lettera racc.ta a.r.
Altra strada ancora è di inviare il ricorso via pec con allegato il ricorso in pdf: si ricordi però che solo se inviata da una pec l’email inviata ad altro indirizzo pec avrà valore di posta racc.ta.
Il ricorso potrebbe essere anche limitato alla sola sanzione accessoria quale, ad esempio, il fermo amministrativo.
Se il Prefetto ci da ragione questi lo deve fare entro 120 giorni dalla data di ricezione del ricorso comunicando tale decisione anche al comando dei vigili accertatori.
Se, invece, ci darà torto ingiungerà il pagamento di una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione.
Importante è sapere che i termini di 120 giorni stabiliti dal codice per la decisione sono perentori e quindi se il Prefetto emanerà la sua decisione con cui respinge il ricorso oltre tale termine, il provvedimento finale sarà nullo.
Se invece non risponderà affatto varrà la regola del silenzio assenso e quindi il ricorso si intenderà accolto.
Si badi bene che se si è chiesta l’audizione il termine di 120 giorni si interrompe con l’invito della presentazione presso gli uffici della Prefettura per essere ascoltati.
L’ordinanza di notifica di ingiunzione di pagamento deve invece essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione.
Il ricorso al Giudice, invece, può avvenire in due casi:
- Come ricorso in opposizione al verbale
- Come opposizione alla ordinanza del Prefetto
Infatti, contro la decisione del Prefetto si può proporre opposizione al Giudice di Pace.
Si badi bene che anche se il proprietario del veicolo avesse pagato la sanzione in misura ridotta non sarebbe preclusa l’impugnativa del verbale al conducente magari per evitare sanzioni personali quale il decurtamento dei punti patente.
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Quanto costa il ricorso al Giudice di Pace?
Per i processi di valore sino ad € 1.033,00 il contributo è di €43,00
Per i processi di valore tra euro € 1033,00 ed € 1.100,00 il contributo è di € 43,00 ma bisognerà aggiungere una marca da € 27,00
Per i processi di valore sino ad € 1.100,00 e sino ad € 5.200,00 il contributo è di € 98,00 oltre alla marca di € 27,00