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Messa in mora: come si redige

Con questo articolo abbiamo deciso di dare il via ad una serie di video su ” COME FARE PER” iniziando dalla redazione di una messa in mora.

Molti clienti  spesso mi chiedono come fare a redigere una lettera per richiedere il pagamento del dovuto al proprio debitore, per denunciare un sinistro, per mettere sul chi va là la banca, per dare un ultimatum ad una parte contrattuale che stenta ad adempiere ecc.  Tutte queste operazioni  che possiamo sicuramente definire preliminari alla fase giudiziale, possono essere improntate, con un po’ di cautela e seguendo i nostri consigli, anche dalla parte personalmente.

Da qui l’idea di fare alcuni video che potessero aiutare chi ci segue sempre seguendo il filo conduttore del nostro blog che è quello di rendere la legge dalla parte del cittadino e quindi di far sì che essa sia da intendersi come un servizio che lo Stato offre e non come una “cosa” da cui starci ben lontano.

Questi video li potrete trovare,oltre che sul nostro blog, anche sul nostro canale Youtube

Quindi iniziamo con il primo video della serie e cioè andiamo a vedere

come si redige una lettera di messa in mora.

Ma cos’è la messa in mora e a cosa serve?

La messa in mora è una lettera che il creditore invia al debitore nella quale si intima il pagamento del dovuto entro un determinato termine. Con la messa in mora si darà quindi alla parte debendi la possibilità di pagare la cifra che verrà esattamente calcolata nella lettera onde evitare un aggravio di spese in cui questi incorrerà nel caso si dovesse procedere con l’azione giudiziaria.

Nella messa in mora andrà prima di tutto calcolata la somma precisa da avere e cioè andrà inserito il capitale, gli interessi ed eventuali spese sostenute.

Per quanto riguarda il calcolo degli interessi trovate  sul nostro sito l’applicazione per calcolarli cliccando sulla seguente voce “calcolo degli interessi“. Bisogna specificare che qualora sia una persona giuridica a richiedere il pagamento ad altra persona giuridica si applicheranno gli interessi moratori e quindi interessi maggiorati rispetto al tasso legale ( anche per questo calcolo potete far riferimento al nostro sito sempre tenendo in considerazione il link precedente).

Per quanto riguarda, poi, il termine di intimazione di pagamento, il legislatore non stabilisce un tempo minimo c dovendo però dare, a mio avviso, sempre un termine congruo anche in considerazione della cifra richiesta.

Se, infatti, la messa in mora ha anche una funzione deflativa del contenzioso, dare un tempo brevissimo – 1-2-gg – non sarà sicuramente producente . Un termine sicuramente ragionevole, a mio avviso, è invece quello di 15 gg. mutuato dall’art. 1454 c.c. in tema di diffida ad adempiere e quindi il mio consiglio è di far riferimento, nella maggior parte dei casi, a questo arco temporale.

E’ però possibile e non ho mai visto contestazioni di questo genere, inserire anche un termine minore di 7/10 gg. soprattuto quando la messa in mora sia stata preceduta da altri solleciti.

Qualora si dovesse poi ricorrere giudizialmente, non si potrà non ricordare come alcuni giudici si astengano dal firmare il decreto ingiuntivo senza la produzione della messa in mora anche se tale documento non è certamente fra quelli richiesti ai fini dell’emissione del decreto. L’interpretazione che i giudici danno in merito è legata alla certezza della somma nel senso che  con la messa in mora si determina esattamente la somma dovuta e quindi il debitore ha certezza di quanto ammonti il suo dare ivi compresi gli interessi. Poiché quindi per l’emissione del decreto ingiuntivo il credito deve essere certo, liquido ed esigibile con la messa in mora si darebbe contezza della prima condizione richiesta.

V’è però da dire che l’invio della messa in mora è più dettata da una ragione di opportunità ( cercare di recuperare il dovuto in tempi brevi e senza anticipare spese di giudizio) che da una effettiva necessità. Infatti mi è capitato, contrariamente a quanto sopra -che alcuni giudici abbiano emesso il decreto senza che fosse mai stata inviata la lettera di messa in mora.

Sicuramente se non si vuole rischiare comunque il rigetto del decreto ingiuntivo e la perdita delle relative spese è sempre consigliabile redigerla.

Quindi non mi rimane che augurarvi buona visione e come sempre per ogni necessità non esitate a contattarci: [email protected]

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