Per anatocismo si intende quella particolare capitalizzazione degli interessi sul capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di interessi (c.d. interesse composto). Tale prassi determina una crescita esponenziale del debito, con aggravio dell’onerosità rispetto all’applicazione di un c.d. interesse semplice per periodi inferiori all’anno. Il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, infatti, si vedrebbe costretto a pagare, oltre al capitale e agli interessi pattuiti al momento della stipulazione del contratto, anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti!
Tale fenomeno è preso in considerazione dal nostro codice civile (art. 1283 c.c.) il quale stabilisce che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziaria o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Tuttavia, la frase “in mancanza di usi contrari” ha ingenerato una generale incertezza che ha consentito alle banche, nel corso degli anni, di applicare interessi anatocistici. Per fortuna, soprattutto negli ultimi tempi, si registrano una serie di sentenze che hanno tutelato maggiormente i diritti dei consumatori bancari, seguite da leggi (spesso censurate dalla Corte Costituzionale) o da provvedimenti di Bankitalia che hanno tentato di legittimare tali violazioni ai diritti dei correntisti.
Che cos’è l’usura?
Gli oneri imposti dagli istituiti finanziari in relazione all’attività di erogazione del credito configurano, non di rado, veri e propri tassi usurari, ossia percentuali di costo superiori rispetto ai limiti consentiti dalla legislazione vigente.
Attualmente, in Italia, l’art. 2 della l. 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce che la soglia oltre la quale un tasso di interesse è definito usurario venga fissata annualmente per categoria di finanziamento dal Ministero del Tesoro sentito l’Ufficio Italiano Cambi (UIC) e la Banca d’Italia.
Usura: la rilevanza penale
L’elevato disvalore sotteso all’applicazione di tassi d’interesse usurari – la quale cagiona un grave danno nei confronti dei cittadini – è avvalorato dalla previsione, nel nostro Codice Penale, di un delitto precipuamente dedicato al tale fenomeno.
In particolare, l’art. 644 Cp (cosi’ come modificato dalla l. 109/1996) incrimina la condotta di chiunque pretenda, quale corrispettivo di una prestazione o di altra utilità, interessi superiori alla soglia normativamente determinata.
Tuttavia, a fianco della c.d. usura oggettiva (nel caso in cui un il tasso di interesse sia superiore a quello di volta in volta individuato dagli organi competenti) l’ordinamento penale prende in considerazione anche la c.d. usura soggettiva, la quale ricorre ove, anche in presenza di un interesse “formalmente” legale, esso risulta comunque sproporzionato rispetto alla controprestazione, quando chi l’ha corrisposto dato o promesso si trova in condizione di difficoltà economica o finanziaria.
Agire in sede penale, in ottica difensiva, risulta estremamente importante in quanto solo a fronte di un procedimento penale a loro carico gli Istituti di Credito, spesso, manifestano una volontà conciliativa e riparatoria. Inoltre, L’art. 20 l. 44/99 offre la possibilità di sospendere “l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate” solo nel caso in cui sia pendente un’indagine penale volta ad accertare la commissione di condotte estorsive (ivi compresa l’usura).
Conti correnti
Per verificare la perpetrazione di “abusi” da parte dell’ente creditizio, è necessario operare una verifica dei c/c in corso (o di quelli chiusi nei dieci anni precedenti) al fine di valutare la possibile nullità degli interessi praticati per anatocismo, CMS (Commissioni di Massimo Scoperto) e/o giorni valuta non convenuti.
In ragione del mutamento della disciplina legale sul punto, l’analisi dei conti correnti accesi in epoca più recente sarà principalmente dedicata al rilevamento dell’eventuale usura dei tassi di interesse applicati.
Contratti di mutuo e leasing
In relazione ai contratti di mutuo e leasing la verifica dovrà essere diretta in maniera specifica al piano d’ammortamento predisposto dalla banca e agli eventuali interessi di mora applicati.
In particolare, i profili di maggiore criticità vengono riscontrati nei cc.dd. metodi di riparto alla francese i quali, attualmente, sono quelli più utilizzati dagli Istituti di Credito. Attraverso tale prassi di rimborso, il cliente si ritrova a pagare rate costanti, in cui la quota di interesse è inizialmente molto alta per poi decrescere con il tempo; la “frazione” di capitale rimborsata, per converso, benché inizialmente sia molto bassa è destinata ad aumentare con il proseguo dei pagamenti.
In tale categoria di finanziamenti il rischio che le banche applichino interessi anatocistici è statisticamente molto alto, facendo sorgere in capo al debitore un diritto al rimborso delle somme illegittimamente percepite dall’ente creditizio.
Contratti derivati o Swap
Tali tipologie di accordi – nati negli anni 90 del secolo scorso – sono stati progressivamente strumentalizzati dalle banche, rappresentando anche oggetto di svariati e recenti “scandali finanziari”.
Di questi istituti contrattuali manca una puntuale definizione normativa, implementandone il libero utilizzo da parte degli Enti creditizi; in via generale è possibile affermare che essi rappresentano contratti il cui valore dipende dal prezzo di una diversa attività finanziaria. costituiscono prodotti derivati, ad esempio, i futures, le options, gli swaps, i forward rate agreements”.
Anche in questi casi risulta essenziale un’accurata e meticolosa indagine, onde verificare se le condizioni praticate dalla banca siano conformi ai parametri legali o se invece si ripercuotano ai danni del Cliente.