Chi cade in una buca profonda mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali deve essere risarcito. Non vi è corresponsabilità al pedone che deve stare attento alle vetture e non a dove mette i piedi. E’ ciò che ha stabilito il tribunale di Grosseto con la sentenza 24/2014.
Nel caso di specie la ricorrente stava attraversando le strisce pedonali ed è caduta a terra riportando lesioni personali a causa di una buca.
Veniva quindi richiesto il risarcimento ex art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c.
Il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità del Comune in quanto l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., per i sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Solo nel caso di improvviso deterioramento che rende impossibile l’intervento immediato del Comune si può escludere la responsabilità dell’ente ex art. 2051 c.c Nel caso di specie, invece, il deterioramento del manto stradale era dovuto, come spesso avviene, a semplice incuria prolungata. Ma la sentenza è importante anche per un altro aspetto e cioè in quanto stabilisce che non può riconoscersi la responsabilità del pedone, nemmeno in misura concorsuale, visto che questi procedeva in modo regolare e se pure non abitava lontano dai luoghi dell’accaduto non si può certo pretendere che la stessa conoscesse tutte le anomalie del selciato.
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