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Il cancro dell’anatocismo

L’attuale Governo il 24 giugno del D.L. 91/2014 ” Misure per la crescita economica” è intervenuto con l’art. 31 sul testo dell’art. 120 TUB modificandolo. Si può parlare di un nuovo Salva Banche così come l’introduzione obbligatoria dei POS presso i professionisti non si crederà sia stata fatta per combattere l’evasione: si pensi ai costi fissi di un POS e lo si moltiplichi per i migliaia di professionisti presenti in Italia. In buona sostanza quando si va al Governo essere insensibili ai poteri forti pare sia impresa impossibile. Ma non vogliamo fare certamente politica, questo non è ne la sede ne il luogo limitandosi il nostro servizio al tema della giustizia nel suo insieme. Certo è che le ingiustizie prima si creano nelle legge e poi , a volte, si concretizzano nei Tribunali. Già la legge di stabilità del 2014 con il comma 629 era intervenuta modificando la disciplina dell’anatocismo. La banca ad oggi può inserire nei nuovi contratti una clausola di capitalizzazione composta annuale ; per i contratti in corso l’adeguamento dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2014. Ovviamente per aversi adeguamento il contratto doveva già prevedere una capitalizzazione in quanto la previsione di una capitalizzazione trimestrale nulla non comporta l’automatico inserimento della capitalizzazione annuale. L’anatocismo deve essere contrattualmente previsto e quindi si potrà avere adeguamento solo se è stato previamente stabilito contrattualmente. In attesa della emanazione della delibera CICR che specifichi il calcolo degli interessi anatocistici, si applicherà la vecchia disciplina CICR del 2000 fermo restando che per i contratti in corso l’adeguamento dovrà avvenire entro il 24 dicembre 2014. Sul tema dell’adeguamento si è già parlato in altri post in quanto così come è avvenuto al momento dell’introduzione della delibera CICR del 2000. Prima della delibera CICR del 2000 ci troviamo di fronte ad un contratto che difetta di qualsiasi base negoziale e quindi per prevedere l’anatocismo non si potrà fare l’adeguamento ma bisognerà provvedere ad una nuova stipulazione. Per i contratti stipulati dopo il 1° luglio 2000 si dovrà adeguare alla cadenza annuale anzichè trimestrale degli interessi anatocistici Per i contratti stipulati dopo il 01 gennaio 2014 e sino al 24 giugno 2014 sottoposti alla nuova normativa non possono prevedere interessi anatocistici. L’intento del legislatore è chiaro! Portare soldi alle banche, tutelarle con leggi e leggine a scapito dei risparmiatori, togliere concretezza al denaro rendendolo sempre più virtuale ( il pos obbligatorio e altri metodi di pagamento evoluti che si stanno affacciando sul mercato ne sono una mera dimostrazione). In questo scenario la lotta contro le banche non è certamente agevole e pertanto non si può improvvisare. Per consulenze, perizie econometriche e per assistenza scriveteci senza impegno a: LEGALIUS

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