Oggi possiamo trovare profili di responsabilità della struttura che prescindono da quella del medico.Quando ci sono dei profili in concreto di organizzazione la struttura risponde ex proprio.La Balduzzi parla di organizzazione anche nel caso di strutture sportive che debbono essere dotate di defribillatore.La struttura deve adottare sistemi per ovviare ad eventuali inconvenienti. Se per esempio una persona si sente male durante una partita di calcio non è che si può sostenere questa circostanza come scusa perché l’ambulanza non è arrivata in tempo.In causa bisognerà fare presente come si poteva ovviare al deficit organizzativo della struttura.In sala di rianimazione, ad esempio, se vi sono 10 posti e se uno non trova posto, la struttura deve prevedere un sistema che trovi un altro luogo di ricovero.Non è sufficiente dire che la struttura era organizzata male ma doveroso illustrare l’organizzazione migliore che si doveva adottare.E’ consigliabile , anche in questo caso, far fare una perizia di parte per valutare se il ritardo abbia effettivamente provocato il decesso altrimenti non è nemmeno il caso di addentrarsi nelle problematiche inerenti il deficit organizzativo.Una diversa e possibile organizzazione avrebbe salvato la vita del paziente?La Cassazione con la sentenza Scarano ha per la prima volta ritenuto risarcibile il danno da perdita della vita nel caso che la morte sia avvenuta per fatto illecito altrui. Ovviamente tale danno, iure ereditatis, lo rivendicheranno gli eredi. Ma possono questi sommare a questo tipo di danno anche il danno catastrofale e biologico? La sentenza non dice nulla al riguardo ma probabilmente il danno da perdita della vita è assorbente.Se uno muore sul colpo in precedenza gli eredi , iure ereditatis, non aveva diritto a nulla. Oggi invece si può rivendicare il danno da perdita della vita.Oltre a questo poi si potrà chiedere il danno iure proprio.Per la valutazione della perdita della vita ci si deve chiedere: quanta vita hai perso?La differenza tra il danno iure ereditatis e il danno iure proprio (o danno parentale) è che il danno iure ereditatis viene liquidato in un’unica soluzione e poi diviso tra i parenti mentre il danno iure proprio spetta a ciascuno dei parenti singolarmente. Quali sono i soggetti che hanno diritto al risarcimento dei danni iure proprio?I parenti stretti ma anche il convivente. Il convivente more uxorio ha diritto al risarcimento se si prova che abitava assieme al defunto. Ma perché negare il risarcimento a chi ad esempio sta nello stesso palazzo uno sopra e uno nell’appartamento sotto? Bisogna provare il legame affettivo. Questo diritto è stato riconosciuto anche al convivente omosessuale. Gli altri soggetti che hanno diritto al risarcimento sono la moglie, i figli, gli ascendenti.
Attenzione ! Nel caso in cui si instauri la causa secondo l’impostazione contrattuale il danno psicologico è un danno imprevedibile e quindi non risarcibile. In questo caso non verrà ammesso.Nel caso in cui si instauri invece la causa secondo l’impostazione extracontrattuale il danno imprevedibile è risarcibile e quindi deve essere ammessa la perizia psicologica.
Quindi ricapitolando, il danno alla vita , secondo la sentenza Scarano, è in re ipsa.
Il primo criterio da tenere presente per la liquidazione di tale tipo di danno è l’età; il fatto di avere una famiglia numerosa o meno, il fatto di avere una vita agiata o meno,Per quanto concerne i fratelli le situazioni possono essere le più disparate.Ha diritto al danno iure proprio anche il soggetto che rinuncia all’eredità.Gli altri eredi che potrebbero aver diritto al risarcimento sono il nonno, la zia , il nipote, il cugino.Se c’è il rapporto affettivo forte anche se non c’è un rapporto di convivenza , si ha diritto al risarcimento. Bisogna però dare dimostrazione di questo rapporto.Anche il figliastro o il patrigno possono avere diritto al risarcimento del danno.Gli amici non rientrano nel novero dei soggetti legittimati a chiedere il risarcimento.
Ma come possiamo quantificare questo danno di natura parentale?
Vanno valutate tutte le circostanze. Il rapporto di convivenza ad esempio è elemento da valutare. Quando non c’è il rapporto di convivenza è da vedere che rapporti vi erano tra le parti.
Un ultima considerazione non può che farsi in merito all’istituto alla mediazione .
La mediazione nella responsabilità sanitaria è disciplinata dal c.d. Decreto del Fare, DL n. 98/2013 convertito in modificazioni nella L. 98/2013.Alcune problematiche che potrebbero sorgere in mediazione riguardano:
– La mancata comparizione delle parti
– Incompetenza dei mediatori
– Non adeguatamente trattati gli aspetti relazionali
– Scarsa comprensione del mondo medico
– Luoghi non adatti
Nel caso di CTU in mediazione bisogna che venga data l’autorizzazione delle parti alla produzione in udienza in quanto tutto ciò che avviene in mediazione è coperto dal segreto e quindi , senza autorizzazione, non si potrebbe produrre nulla in udienza.E’ necessaria la mediazione per le cause di risarcimento danno in materia di responsabilità sanitaria ove non si faccia riferimento non alla responsabilità del medico, ma di altro operatore sanitario?Anche in questo è necessaria la mediazione .E’ necessaria la mediazione per le cause di risarcimento danno in materia di responsabilità sanitaria a seguito di sentenza penale, senza costituzione di parte civile? La risposta è affermativa.E’ necessaria la mediazione per la cause di accertamento della responsabilità in materia di responsabilità medica? Alcuni optano per la soluzione negativa in quanto fanno riferimento al fatto che la mediazione per la responsabilità medica riguarda i casi di risarcimento e non il mero accertamento. Comunque sono ipotesi rare che in quanto tali non pongono particolari problemi.La mediazione può essere proposta non solo dalla parte che si ritiene danneggiata ma potrebbe anche proporla l’Asl in via preventiva.In caso di più domande contro lo stesso convenuto, la mediazione la devo fare su tutte le domande? La risposta è affermativa.Nel caso di domanda riconvenzionale in giudizio se tale domanda non è stata oggetto della mediazione, si deve fare nuova mediazione su tale domanda.I giudici però di solito ritengono sufficiente la domanda di mediazione per la causa principale ( sul tema non vi è giurisprudenza rilevante).La domanda è improcedibile contro il solo coobbligato solidale non chiamato in mediazione.In caso di chiamata di terzo è necessario rifare la mediazione? La giurisprudenza parla di solo facoltà e non obbligo.Di solito il principio è che se è procedibile la domanda principale tutto ciò che ne viene è assorbito.