Esistere o non esistere questo è il dilemma! E questa frase è oramai quella che chi invoca un danno esistenziale si trova a pronunciare, incamminandosi nei corridoi dei vari tribunali d’Italia con la speranza che il proprio fascicolo bussi alla porta di quel giudice che intenda accogliere la domanda risarcitoria. Si, perché è bene chiarirlo, il danno esistenziale concretamente esiste ma non esiste, invece, come categoria autonoma del pregiudizio di natura non patrimoniale.
Ma oltre ad un danno biologico e morale in diversi casi c’è di più! Ad esempio è il caso dei parenti di una vittima da sinistro stradale che accampino anche un danno dovuto all’impatto peggiorativo sulla qualità della vita che inevitabilmente induce la perdita del de cuius.
Che il danno esistenziale esiste lo si evince ad esempio dalla sentenza della Cassazione 20292/12, oppure dall’introduzione dell’art. 612 bis Cp che punisce chi costringe la vittima a cambiare le sue abitudini di vita: il c.d. stalking.
Accanto quindi alle classiche voci di danno ben può sussistere ed essere riconosciuto un altro pregiudizio quando la lesione colpisce un valore protetto dalla Costituzione come il rapporto familiare (ma anche l’onore, la reputazione, la libertà religiosa, il diritto all’autodeterminazione del trattamento sanitario, la salubrità dell’ambiente, il diritto di difesa e di associazione). Insomma: accanto all’aspetto interiore del danno, cioè la sofferenza tipica del danno morale, può configurarsi anche il ristoro dell’impatto peggiorativo che la morte del congiunto ha sulla qualità della vita dei parenti, e ciò anche in termini di relazioni.