La casa in comunione di beni non si salva dalla confisca qualora il marito sia dedito a svolgere affari illeciti ed anche se questa è stata acquistata in epoca anteriore all’indagine. Il presupposto della confisca resta la sproporzione tra il reddito dichiarato e i beni di proprietà dell’indagato. Ed è così che la Cassazione con sentenza 11804 del 29 marzo 2012 ha respinto il ricorso in cui l’indagato chiedeva il dissequestro dell’immobile acquistato in comunione con la moglie anni prima in quanto ” l’interpretazione dell’art. 12 sexies d.l. n. 306/92 va effettuata alla luce dei principi posti dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui ai fini della confisca non occorre che il bene sia pertinenziale rispetto al reato per cui si procede e non è esclusa dal fatto che esso sia stato acquistato in epoca anteriore o successiva o che il suo valore superi il provento del reato medesimo”. La moglie rimarrà quindi incolpevolmente danneggiata da questa sentenza e dalle sue conseguenze partendo ovviamente dal presupposto che la stessa non fosse al corrente degli affari illeciti del marito.