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Danno da vacanza rovinata: quali voci di danno?

Giorni e giorni di lavoro in vista di quella meta: pochi giorni di tranquillità da trascorrere finalmente in vacanza. Ma, come nei migliori film di Fantozzi, il nostro sfortunato protagonista, prenotata la vacanza e recatosi all’aeroporto per la meta tanto desiderata, resta all’aeroporto in quanto l’areo che doveva prendere ha un guasto tecnico e non può partire. Queste situazioni, come i continui ritardi accadono spesso soprattutto nei famosi voli low cost. Il vecchio detto “ chi più spende, meno spende” è sempre attuale in quanto spesso con tali voli gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ed il nostro sfortunato protagonista ne sa qualcosa. Ma il nostro protagonista non si perde d’animo e prenota un volo con sovrapprezzo praticato dal tour operator sul pacchetto turistico alternativo. L’operatore commerciale che ha organizzato il trasferimento e soggiorna sarà condannato quindi al risarcimento a favore del nostro sfortunato protagonista potendosi, però, rivalere sul vettore e cioè sulla compagnia low cost. A nulla varranno le argomentazioni della compagnia low cost in merito alla forza maggiore, all’imprevisto occorso, alle rivoluzioni e guerre civili nel paese di destinazione che avrebbero comunque impedito il volo: sarebbe un arrampicarsi sugli specchi che di per sé, si sa, sono molto scivolosi. Quanto sopra è quello che è successo a due turisti campani i quali hanno accettato la soluzione alternativa di un viaggio a Cuba, poi decidendo però di tornare in patria. Ciascuno dei due clienti danneggiati ha ottenuto un ristoro di 1.028 euro (più interessi), di cui 178 coprono i due giorni di vacanza “saltati” e 300 euro l’illecito sovrapprezzo che l’operatore turistico pretende per spedire la coppia di viaggiatori a Cuba, individuata come ripiego: nel caso in cui non risulti possibile usufruire del pacchetto concordato, infatti, il cliente ha diritto a ottenere una soluzione alternativa di qualità pari o addirittura superiore senza alcuno esborso ulteriore (e se la diversa destinazione risulta di qualità inferiore si ha diritto al rimborso della differenza). Altri 250 euro sono liquidati per le omissioni in tema di customer care, vale a dire il danno da mancato imbarco: quando il volo salta, il passeggero non può essere lasciato al suo destino, senza informazioni né generi di conforto. L’ultima tranche del ristoro è costituita dal vero e proprio danno da vacanza rovinata, un pregiudizio di natura non patrimoniale liquidato in via equitativa, grazie al combinato disposto dell’articolo 2059 Cc e dell’articolo 92 comma 2 del codice del consumo: va a compensare i disagi patiti dai turisti per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e di riposo e per aver dovuto accontentarsi di una località diversa da quella pattuita con il tour operator. All’organizzatore del viaggio non resta che pagare, spese processali comprese, salvo poi a rivalersi interamente sulla compagnia aerea.

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