La salute prima di tutto ! E’ così che la Cassazione con la sentenza 30511/2010 ha statuito riguardo al condannato malato di tumore grave : va evitata la prigione, anche se la patologia è compatibile con la detenzione e con le possibilità di cura fornite dalla struttura carceraria. A questi soggetti và applicata una misura alternativa al carcere anche quando il tipo di reato non lo contempla.Nel caso specifico si trattava di un detenuto che, malato di tumore al cervello, aveva chiesto al Tribunale del Riesame di trascorrere la pena agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Il Tribunale del Riesame aveva rigettato la richiesta in quanto seppur malato di tumore tale status non era incompatibile con lo stato di detenzione in quanto anche in regime carcerario potevano essere somministrate le cure necessarie ed anche perchè il reato commesso , nel caso specifico, non prevedeva l’applicazione di misura alternativa. La Cassazione , invece, ha stabilito che il giudice ha comunque una discrezionalità tale da poter decidere se applicare una misura alternativa alla detenzione in caso di grave malattia anche in virtù del principio costituzionalmente garantito della salute, dei diritti umani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti indicata e dagli articoli 32 e 27 della Costituzione. Non c’è dubbio – spiega il supremo collegio – che anche in caso di patologie gravi il carcere, benché attrezzato per le cure, rappresenta una sofferenza aggiuntiva che può superare i limiti della umana tollerabilità. La Cassazione censura dunque la scelta, contraria al senso di umanità, del tribunale della libertà che non ha tenuto in debito conto i principi umanitari e costituzionali privando il ricorrente, condannato a una pena di soli cinque anni, della possibilità di trascorre in ambito familiare il tempo in attesa di un intervento da cui dipendeva la sua sopravvivenza.
No carcere ai malati di tumori
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